La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 136, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, in quanto riguardano l'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione. Per garantire la coerenza tra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e consentire a coloro che sono soggetti agli obblighi da esse previsti di avere una visione complessiva e un accesso unico a dette disposizioni, è auspicabile riunire in un unico regolamento tutte le norme tecniche di attuazione previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione all'associazione tra le valutazioni del rischio di credito e le classi di merito di credito, ad eccezione di quelle attribuite a posizioni verso la cartolarizzazione.
(2)L'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che sia determinato, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), a quali classi di merito di credito di cui alla sezione 2 del medesimo regolamento sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da una ECAI («associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
(3)Alcuni termini e concetti analoghi utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. «Valutazione del merito di credito» è un termine utilizzato nel quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI, sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distinguono chiaramente tra questi due concetti con l'utilizzo rispettivamente dei termini «categoria di rating» e «rating del credito». Per evitare confusione, data la necessità di fare riferimento a questi due concetti separatamente, e data la complementarità dei due regolamenti, è opportuno utilizzare la terminologia del regolamento (CE) n. 1060/2009, in quanto più specifica.
(4)Dato che l'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 autorizza l'utilizzo di rating del credito a fini regolamentari da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento solo se emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate o certificate in conformità al medesimo regolamento, è auspicabile che l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda le valutazioni del merito di credito che soddisfano la definizione di «rating del credito» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento. Inoltre, dato che a norma dell'articolo 136 del regolamento (UE) n. 575/2013 è necessario stabilire un'associazione per tutte le ECAI, la cui definizione include, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 98, del medesimo regolamento, anche i rating del credito emessi dalle banche centrali esenti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1060/2009, è opportuno che l'associazione tra le categorie di rating delle ECAI e le classi di merito di credito comprenda anche i rating del credito in questione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 vieta l'uso di rating del credito per talune classi di attività (come le azioni) nel quadro del metodo standardizzato. Pertanto, per quanto riguarda le valutazioni degli organismi di investimento collettivo (OIC) a reddito fisso, solo quelle che dipendono esclusivamente dalla qualità creditizia delle attività sottostanti dovrebbero essere interessate dall'associazione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito.
(5)L'associazione ha l'obiettivo di assegnare in modo appropriato i fattori di ponderazione del rischio previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 alle categorie di rating di una ECAI. Pertanto, dovrebbe essere in grado di individuare non soltanto le differenze relative di rischio, ma anche i livelli assoluti di rischio di ciascuna categoria di rating, garantendo livelli adeguati di capitale secondo il metodo standardizzato.
(6)Data l'ampia gamma di metodologie utilizzate dalle ECAI, l'obiettività e la coerenza della metodologia di associazione sono aspetti fondamentali per garantire condizioni di parità per gli enti, nonché l'equità di trattamento per le ECAI. Per tale motivo, in sede di elaborazione delle norme sull'uso di fattori quantitativi e qualitativi e sul loro raffronto con il parametro di riferimento, è necessario basarsi sul quadro normativo precedente, ossia la parte 3 degli «Orientamenti riveduti sul riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito», del 30 novembre 2010, al fine di garantire una transizione agevole verso l'associazione di cui al presente regolamento. Ciò garantirebbe altresì la coerenza con le norme internazionali in questo settore presentate nell'allegato 2 di «Basilea II: Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali — Nuovo schema di regolamentazione — Versione integrale» del giugno 2006.
(7)Le definizioni di default utilizzate dalle ECAI possono differire da quella di cui all'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, aspetto di cui tengono conto il regolamento (CE) n. 1060/2009 e il regolamento delegato (UE) 2015/2 della Commissione (3). Tuttavia, per garantire che il livello complessivo del capitale necessario per le esposizioni con rating esterno non subisca modifiche, è opportuno utilizzare, per la definizione di default ai fini del presente regolamento, le tipologie di eventi qualificati come default usate per la calibratura del parametro di riferimento di cui all'articolo 136, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
(8)L'associazione dovrebbe essere intesa come la corrispondenza tra le categorie di rating di una ECAI e una scala di regolamentazione che è stata definita a fini prudenziali. È pertanto opportuno considerarla un concetto autonomo rispetto a quello che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è tenuta a fornire sotto forma di relazione, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4 ter, del regolamento (CE) n. 1060/2009 per consentire agli investitori di confrontare agevolmente tutti i rating del credito emessi in relazione a una determinata entità valutata. Sempre ai fini del presente regolamento, il termine «associazione» non fa riferimento ad associazioni elaborate nell'ambito di altri quadri, quali il quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia, poiché esse potrebbero essere basate su diverse metodologie e definizioni.
(9)È opportuno procedere a un'associazione distinta per ogni serie pertinente di categorie di rating («scala di rating»). Quando la scala di rating di una ECAI è la stessa per tutte le classi di esposizione, è opportuno che l'associazione non subisca variazioni al fine di garantire la differenziazione delle ponderazioni del rischio in tutte le classi di esposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 575/2013. Se una ECAI ha diverse scale di rating, ai fini dell'associazione è auspicabile che si tenga conto della relazione che la ECAI instaura tra di esse.
(10)I rating non richiesti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera x), del regolamento (CE) n. 1060/2009 dovrebbero essere presi in considerazione nell'associazione delle valutazioni di una ECAI se tali rating possono essere utilizzati a fini regolamentari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e se l'Autorità bancaria europea (ABE) ha confermato che essi non differiscono per qualità dai rating del credito richiesti della stessa ECAI, conformemente all'articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1799