Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 (1) relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), la quale prevede che lo status delle unità e del personale diretti dall'UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l'espletamento e il corretto svolgimento della loro missione, sia oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE) e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(2)A seguito dell'adozione il 19 aprile 2016 di una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati a tal fine, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha negoziato, conformemente all'articolo 37 TUE, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione e la Repubblica centrafricana relativo allo status dell'EUTM RCA nella Repubblica centrafricana.
(3)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa all'attuazione della presente decisione e non contribuisce pertanto al finanziamento della presente missione.
(4)È opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica centrafricana sullo status della missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare l'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 Luglio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
P. KAŽMIR
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1791