Il Consiglio dell’Unione europea
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'allegato III punto 3,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (2),
considerando quanto segue:
(1)L'accordo della Commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo») è entrato in vigore il 16 ottobre 1995.
(2)L'articolo 13 dell'accordo dispone che le modifiche riguardanti l'accordo stesso e le sue appendici siano adottate mediante notifica da parte di una parte contraente del testo delle modifiche proposte al segretario generale delle Nazioni Unite, che la deve trasmettere a tutte le parti contraenti. Se nessuna delle parti contraenti esprime un'obiezione entro un periodo di sei mesi dalla data di trasmissione degli emendamenti proposti dal segretario generale, gli emendamenti devono entrare in vigore per tutte le parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di tale periodo di sei mesi.
(3)Il WP.29 ha approvato, in occasione della sua 150a sessione nel marzo 2010, l'istituzione di un gruppo informale al fine di assistere il WP.29 nella valutazione di interventi sulla futura impostazione dell'armonizzazione della regolamentazione sui veicoli nell'ambito dell'accordo. Tale futura impostazione dovrebbe mirare a favorire la partecipazione di più paesi e delle organizzazioni regionali di integrazione economica nelle attività del Forum mondiale e ad aumentare il numero delle parti contraenti dell'accordo, migliorandone il funzionamento e l'affidabilità e garantendo in tal modo che esso continui a essere il principale quadro internazionale per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici nel settore automobilistico.
(4)Il 15 luglio 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la modifica dell'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, proposte di modifica dell'accordo nell'ambito del gruppo informale istituito dal WP.29.
(5)Nel corso della sua 162a sessione nel marzo 2014, il WP.29 ha preso atto delle proposte di revisione 3 dell'accordo preparate dal gruppo informale e ha invitato le parti contraenti dell'accordo ad avviare le rispettive procedure nazionali di esame delle proposte per la modifica dell'accordo.
(6)In occasione della sua 164a sessione nel novembre 2014, il WP.29 ha preso atto di una proposta presentata da un certo numero di parti contraenti dell'accordo per aumentare la soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti per l'istituzione di nuovi regolamenti UN e per gli emendamenti ai regolamenti UN esistenti. Il rappresentante dell'Unione ha annunciato l'intenzione di definire una posizione coordinata degli Stati membri dell'UE in merito a tale proposta.
(7)Le proposte per la revisione 3 dell'accordo e per l'aumento della soglia di maggioranza da due terzi a quattro quinti soddisfano gli obiettivi di negoziato specificati nella decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito del WP.29 per la revisione 3 dell'accordo.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli articoli da 1 a 15 e le appendici 1 e 2 dell'accordo.
(9)È opportuno che tali modifiche dell'accordo siano approvati a nome dell'Unione.
(10)Il WP.29 organizzerà una votazione informale per verificare se tali modifiche dell'accordo possano ottenere il consenso di tutte le parti contraenti prima di avviare la procedura di cui al suo articolo 13 per la modifica dello stesso. È opportuno che l'Unione voti a favore di tali modifiche.
(11)Dopo che la votazione informale in seno al WP.29 ha confermato che è stato ottenuto il consenso di tutte le parti contraenti in merito agli emendamenti dell'accordo proposti, il presidente del Consiglio dovrebbe designare il rappresentante dell'Unione abilitato a notificare, come previsto nell'allegato III, punto 3, della decisione 97/836/CE, il testo degli emendamenti proposti al segretario generale delle Nazioni Unite, secondo la procedura di cui all'articolo 13.1 dell'accordo,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni è approvata a nome dell'Unione.
Il testo della revisione 3 dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 13.1 dell'accordo, al fine di avviare la procedura di conclusione della revisione 3 dell'accordo e di esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dalla revisione dell'accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).
Fatto a Bruxelles, il 12 Febbraio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1790