Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
(2)I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
(3)I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono gran parte delle disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per la navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.
(4)Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Ne consegue una mancanza di certezza del diritto che ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione.
(5)Per conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è opportuno applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
(6)Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nello sviluppo e nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, tali competenze dovrebbero essere pienamente utilizzate a beneficio delle vie navigabili interne dell'Unione. Un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), che opera sotto gli auspici della CCNR e aperto a esperti di tutti gli Stati membri, è responsabile per l'elaborazione di norme tecniche nel settore della navigazione interna alle quali l'Unione dovrebbe fare riferimento.
(7)I certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle unità navali ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
(8)È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio da parte degli Stati membri di certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.
(9)Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell'Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici supplementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate alle materie specifiche di cui agli allegati III e IV.
(10)Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alla presente direttiva in alcuni casi riguardanti le vie navigabili che non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o unità navali che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, mantenendo al contempo un adeguato livello di sicurezza. Qualora tali deroghe riguardino tutte le unità navali i che navigano in uno Stato membro, sarebbe sproporzionato e inutile imporre a tale Stato membro di recepire tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri non possono rilasciare certificati dell'Unione per la navigazione interna a meno che non abbiano recepito i pertinenti obblighi derivanti dalla presente direttiva.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L1629