Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1674 della Commissione del 15 Settembre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l'articolo 34, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata dalla Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., (associazione federale tedesca delle imprese dei settori dell'energia e dell'acqua) (di seguito «la BDEW») con e-mail del 21 marzo 2016,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.FATTI

(1)Il 21 marzo 2016 la BDEW ha trasmesso alla Commissione tramite e-mail una richiesta ai sensi dell'articolo 35 della direttiva 2014/25/UE (di seguito «la richiesta»).

(2)La richiesta presentata dalla BDEW, associazione che in Germania rappresenta le imprese dei settori dell'energia e dell'acqua considerate enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/25/UE, riguarda le seguenti attività, definite come segue nella richiesta:

a)Fornitura al dettaglio di energia elettrica a utenti il cui consumo di energia elettrica è rilevato mediante misurazione dei consumi (registrierende Leistungsmessung) (di seguito «utenti RLM») e ad utenti ai quali il consumo di energia elettrica è addebitato sulla base di un profilo di prelievo standard (di seguito «utenti SLP»), eccettuati gli utenti SLP che usufruiscono di condizioni di fornitura di base stabilite per legge e il mercato dell'elettricità per riscaldamento;

b)Fornitura al dettaglio di gas agli utenti RLM e SLP, eccettuati quelli che usufruiscono di condizioni di fornitura di base stabilite per legge.

(3)La richiesta era corredata di un parere del Bundeskartellamt, Autorità garante della concorrenza della Repubblica federale di Germania (di seguito «il BKartA»), dell'11 dicembre 2015 (di seguito il «parere»). Nel parere il BKartA valuta i mercati della fornitura al dettaglio dell'energia elettrica e del gas e conclude che sono soddisfatte le condizioni di esenzione per quanto concerne la fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas agli utenti RLM e SLP.

2.QUADRO GIURIDICO

(4)La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas, salvo nei casi in cui a dette attività si applichi un'esenzione a norma dell'articolo 34 della stessa direttiva.

(5)L'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE stabilisce che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività cui si applica la direttiva medesima non sono ad essa soggetti se l'attività in questione, nello Stato membro in cui è esercitata, è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato.

3.VALUTAZIONE

3.1.Libero accesso al mercato

(6)Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione UE liberalizzando l'accesso a un determinato settore o a parti di esso. La legislazione UE in questione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Per il settore dell'energia elettrica si richiama la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per il settore del gas si richiama la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)La Germania ha recepito nell'ordinamento nazionale le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE tramite la Energiewirtschaftgesetz (legge sul settore dell'energia) (di seguito «EnWG»). La vendita di energia elettrica e di gas è regolamentata nella parte 4, articolo 36 e seguenti, della EnWG. In Germania anche lo Stromgrundversorgungsverordnung (regolamento sulla fornitura di base di energia elettrica) (di seguito «StromGVV») (4) e il Gasgrundversorgungsverordnung (regolamento sulla fornitura di base di gas) (di seguito «GasGVV») (5) contengono disposizioni normative speciali per la vendita di energia elettrica e di gas. Di conseguenza e conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, il mercato dovrebbe essere considerato liberamente accessibile sull'intero territorio della Repubblica federale di Germania.

3.2.Esposizione diretta alla concorrenza

(8)L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da considerare è la quota di un determinato mercato detenuta dagli operatori principali. Date le caratteristiche dei mercati interessati, dovrebbero essere presi in considerazione anche altri criteri.

(9)Per quanto in alcuni casi possa essere prospettata una definizione più restrittiva o più estensiva del mercato, l'esatta definizione del mercato può essere lasciata aperta ai fini della presente decisione se e in quanto il risultato dell'analisi resti lo stesso indipendentemente dal fatto che si basi su una definizione restrittiva o estensiva.

(10)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle norme di altri settori della legislazione dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente gli stessi utilizzati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (6). Anche il Tribunale ha statuito in questo senso in una sentenza recente (7).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1674

 

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