Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio del 1° Giugno 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione di accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

(2)I negoziati si sono conclusi e l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE (Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Swaziland e Sud Africa), dall'altra («accordo»), è stato siglato il 15 luglio 2014.

(3)L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, prevede la conclusione di accordi di partenariato economico compatibili con le disposizioni dell'OMC.

(4)L'articolo 113, paragrafo 3, dell'accordo ne prevede l'applicazione provvisoria da parte dell'Unione e degli Stati della SADC aderenti all'APE in attesa dell'entrata in vigore.

(5)È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarlo a titolo provvisorio, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

1.È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

2.Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

1.In attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dall'Unione a norma del suo articolo 113, paragrafo 3, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione. Ciò non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.

2.L' articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo non è applicato a titolo provvisorio dall'Unione.

3.La Commissione pubblica un avviso indicante la data di applicazione provvisoria dell'accordo.

Articolo 4

L'accordo non è da interpretarsi come un accordo che conferisce diritti o impone obblighi che possono essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 1° Giugno 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

A.G. KOENDERS

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1623

 

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