La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
(4)La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
(5)Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro.
(6)Di conseguenza le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(7)Nell'agosto 2016 si sono verificati sei focolai nei suini domestici nelle province (powiat) di Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Białystok e Bielsk. Considerato che la Polonia ha fornito prove documentali preliminari che tali focolai sono connessi ad attività umane e che esistono prove che la peste suina africana non è diffusa nella popolazione di suini selvatici delle zone interessate sono necessarie misure specifiche e proporzionate, tenendo anche conto del fatto che la Polonia si impegna ad attuare misure nazionali supplementari per il controllo dei movimenti degli animali e dei mercati. Tali misure dovrebbero consistere nell'applicazione delle misure previste dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare per quanto riguarda i rigorosi vincoli di circolazione e trasporto di suini di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva nelle zone raggruppate in due aree coerenti descritte nell'allegato.
(8)Al fine di tenere conto della situazione epidemiologica globale e di applicare misure adeguate è altresì necessario rivedere la decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4). Una volta ottenuta conferma dalla Polonia relativamente ai focolai di cui sopra, le misure previste da detta decisione di esecuzione dovrebbero essere riviste al fine di escludere il rischio di diffusione della malattia nei suini selvatici.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1406