Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione del 24 Agosto 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma di detto regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.

(2)Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.

(3)L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.

(4)Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.

(5)In seguito a una domanda presentata da SmithKline Beecham Limited a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la caffeina e un aumento della lucidità mentale (domanda n. EFSA-Q-2013-00399 (2)). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «La caffeina contribuisce ad aumentare la lucidità mentale»

(6)Il 21 febbraio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità. In tale parere l'Autorità ricordava di aver già valutato, con esito favorevole, un'indicazione relativa alla caffeina e all'aumento della lucidità mentale nella popolazione adulta per i prodotti contenenti almeno 75 mg di caffeina per porzione (3). Nella presente domanda il richiedente ha proposto che, per recare l'indicazione, un prodotto deve contenere una dose di caffeina pari ad almeno 40 mg per porzione. L'Autorità ha considerato che la fondatezza scientifica di questa indicazione fosse riferita a dosi di caffeina comprese tra 40 mg per porzione (4) e 75 mg per porzione (5) e ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di caffeina e un aumento della lucidità mentale alle condizioni di impiego proposte dal richiedente. L'Autorità ha inoltre ribadito la sua precedente conclusione secondo la quale un prodotto, per poter recare l'indicazione, dovrebbe contenere almeno 75 mg di caffeina per porzione. Alle condizioni di impiego proposte l'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

(7)In seguito a una domanda presentata da BASF SE e Stepan Lipid Nutrition a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante una miscela equimolare (commercializzata con le denominazioni commerciali Clarinol® e Tonalin®) dei due isomeri di acidi linoleici coniugati (CLA) c9,t11 e t10,c12, e il loro contributo alla riduzione della massa grassa (domanda n. EFSA-Q-2014-00580 (6)). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Il consumo di Clarinol® o Tonalin® contribuisce alla riduzione della massa grassa».

(8)L'8 gennaio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo di una miscela equimolare dei due isomeri CLA c9,t11 e t10,c12, commercializzata con le denominazioni commerciali Clarinol® e Tonalin®, e l'effetto dichiarato. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

(9)In seguito a una domanda presentata da Synbiotec S.r.l. a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante SYNBIO®, una miscela di Lactobacillus rhamnosus IMC 501® e Lactobacillus paracasei IMC 502®, e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q-2014-00567 (7)). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «SYNBIO® permane nel tratto intestinale e ne favorisce la naturale regolarità, contribuendo a mantenere e a migliorare il benessere intestinale dell'uomo»

(10)Il 13 maggio 2015 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, la quale ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra l'assunzione di SYNBIO®e il mantenimento della normale funzione di defecazione. L'indicazione sulla salute non è pertanto conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 e non dovrebbe essere autorizzata.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1411

 

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