La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2014/59/UE conferisce alle autorità di risoluzione il potere di svalutare e convertire le passività di un ente soggetto a risoluzione.
(2)I contratti derivati possono rappresentare una quota significativa della struttura delle passività di taluni enti creditizi. Tuttavia la valutazione di tali contratti è un processo complesso poiché il loro valore è collegato al valore degli strumenti, delle attività o delle entità sottostanti, che si evolve nel tempo e si cristallizza soltanto alla scadenza o alla liquidazione per close-out.
(3)L'esperienza passata dimostra che, a causa della complessità della valutazione delle passività derivate, in caso di fallimento di una delle controparti il processo di valutazione può rivelarsi lungo ed estremamente costoso e dare luogo a controversie.
(4)Inoltre la prassi evidenzia che i contratti derivati possono prevedere metodologie diverse per la determinazione dell'importo dovuto tra le controparti in caso di liquidazione per close-out, e che alcuni di essi stabiliscono che sia solo la controparte non inadempiente a determinare l'importo o la data del close-out, o entrambi.
(5)Pertanto, al fine di evitare il rischio morale e assicurare l'efficacia delle azioni di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero adottare e applicare metodologie adeguate per valutare le passività risultanti da contratti derivati entro un termine compatibile con la rapidità del processo di risoluzione e basate su informazioni obiettive e, ove possibile, di facile accesso. È importante che la metodologia di valutazione preveda disposizioni procedurali in merito alla comunicazione delle decisioni di close-out da parte delle autorità di risoluzione e su come ottenere negoziazioni di sostituzione dalle controparti oggetto del close-out.
(6)I contratti derivati soggetti a un accordo di netting generano un unico importo del close-out in caso di estinzione anticipata del contratto. L'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE stabilisce che il valore di tali contratti sia determinato su base netta conformemente ai termini dell'accordo. L'autorità di risoluzione o un perito indipendente dovrebbero pertanto rispettare gli insiemi di attività soggette a compensazione («netting sets») definiti negli accordi di netting senza avere la possibilità di scegliere taluni contratti ed escluderne altri.
(7)A norma dell'articolo 49 della direttiva 2014/59/UE, il valore dei contratti derivati è determinato dall'autorità di risoluzione o da un perito indipendente nell'ambito del processo di valutazione di cui all'articolo 36 di tale direttiva. Per quanto riguarda le passività derivate, il processo di valutazione dovrebbe mirare ad una valutazione rapida ed ex ante ai fini del bail-in, garantendo al contempo all'autorità di risoluzione una sufficiente flessibilità per adeguamenti ex post dei crediti.
(8)La scelta di sottoporre le passività derivate a bail-in o di escluderle dall'ambito di applicazione del bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere effettuata prima della decisione di close-out, nell'ambito del processo di valutazione ai sensi dell'articolo 36 di tale direttiva.
(9)La valutazione delle passività derivate dovrebbe consentire alle autorità di risoluzione, prima dell'adozione di una decisione di close-out, di valutare per quale importo potenziale tali passività possano essere sottoposte a bail-in dopo il close-out, nonché la potenziale distruzione di valore che potrebbe derivare dal close-out.
(10)Il close-out di contratti derivati può cristallizzare perdite aggiuntive che non trovano riscontro nella valutazione in condizioni normali, generate ad esempio dagli effettivi costi di sostituzione sostenuti dalla controparte che aumenterebbero i costi di close-out dovuti dall'ente soggetto a risoluzione, o dai costi sostenuti dall'ente soggetto a risoluzione per ristabilire le negoziazioni sulle esposizioni soggette al rischio di mercato aperto (open market risk) derivante dal close-out. Qualora le perdite generate o che si prevede siano generate dal close-out di derivati superi la quota delle corrispondenti passività che sarebbero effettivamente disponibili per il bail-in, l'eccesso di perdita può aumentare l'onere del bail-in per gli altri creditori dell'ente soggetto a risoluzione. In tali casi l'importo delle perdite che sarebbero sostenute da passività non risultanti da contratti derivati in un bail-in sarebbe superiore a quello senza il close-out e il bail-in dei contratti derivati; di conseguenza l'autorità di risoluzione può prendere in considerazione la possibilità di escludere i contratti derivati dal bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2014/59/UE e al regolamento delegato (UE) 2016/860 della Commissione (2) adottato a norma dell'articolo 44, paragrafo 11, di tale direttiva. Qualunque esercizio del potere di bail-in in relazione a tali passività dovrebbe essere soggetto alle esclusioni di cui all'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e alle esclusioni discrezionali di cui all'articolo 44, paragrafo 3, di tale direttiva, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2016/860.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1401