Regolamento Delegato (UE) 2016/1400 della Commissione del 10 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 12, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)È essenziale stabilire norme dettagliate per quanto riguarda gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale ai fini della sua approvazione e il contenuto minimo delle relazioni preparate in caso di riorganizzazione degli enti e delle entità soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/59/UE.

(2)Gli orientamenti e le comunicazioni adottati dalla Commissione in merito alla valutazione della conformità alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione per la ristrutturazione di imprese in difficoltà nel settore finanziario, a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, possono costituire utili riferimenti per l'elaborazione del piano di riorganizzazione aziendale anche nei casi in cui non siano stati concessi aiuti di Stato, dato che tali orientamenti e comunicazioni condividono con il piano di riorganizzazione aziendale l'obiettivo di ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità.

(3)I piani di riorganizzazione aziendale dovrebbero poter utilizzare le informazioni contenute nel piano di risanamento e nel piano di risoluzione, nella misura in cui tali informazioni siano ancora rilevanti per il ripristino della sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e tenendo conto dell'applicazione dello strumento del bail-in.

(4)La ristrutturazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE e le loro attività successive all'applicazione dello strumento del bail-in dovrebbero affrontare i motivi del dissesto dell'ente o dell'entità in questione. Pertanto la strategia di riorganizzazione dovrebbe basarsi sui fattori che hanno determinato l'avvio della procedura di risoluzione nei confronti dell'ente o dell'entità. Tale strategia può tenere conto anche delle misure di prevenzione e gestione delle crisi che sono state adottate e attuate, rispettivamente, dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione. Per spiegare le cause e la portata delle difficoltà incontrate dall'ente o dall'entità in questione si possono includere informazioni sull'osservanza dei pertinenti requisiti normativi e prudenziali prima della risoluzione.

(5)Anche se il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE può essere stato causato da una serie specifica di motivi, l'ente o l'entità in questione possono aver sofferto di altre carenze che, pur non avendo determinato il dissesto, potrebbero nondimeno compromettere la loro sostenibilità economica a lungo termine. Tali carenze dovrebbero essere affrontate nel corso della riorganizzazione. Per essere efficace, la strategia di riorganizzazione dovrebbe basarsi su un'analisi completa sia dell'ente o dell'entità sottoposti a riorganizzazione e dei loro punti di forza e di debolezza, sia dei mercati rilevanti in cui l'ente o l'entità operano e dei rischi e delle opportunità presenti in tali mercati. Per poter essere considerato credibile da parte dell'autorità di risoluzione e dell'autorità competente, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente sulla base di ipotesi prudenti.

(6)Ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE dopo la risoluzione significa che, al più tardi entro la fine del periodo di riorganizzazione, l'ente o l'entità in questione è in grado di effettuare il processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e di soddisfare tutti i requisiti prudenziali e gli altri requisiti normativi rilevanti in una prospettiva futura, oltre a disporre di un modello di business valido che è anche economicamente sostenibile a lungo termine.

(7)L'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero ricevere informazioni sufficientemente dettagliate per valutare il piano di riorganizzazione aziendale e monitorarne l'attuazione. L'obbligo di fornire tali informazioni dovrebbe tenere conto della loro rilevanza per la struttura societaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, nonché della loro rilevanza per la riorganizzazione e della loro affidabilità, particolarmente in caso di crisi sistemica.

(8)Le fluttuazioni costituiscono una parte integrante del ciclo economico. Pertanto qualsiasi piano aziendale dovrebbe essere oggetto di analisi di scenari alternativi che prevedano modifiche adeguate delle ipotesi fondamentali sottostanti. Anche se la sostenibilità economica a lungo termine dovrebbe essere ripristinata in qualsiasi scenario, l'elaborazione di strategie di riorganizzazione alternative compiute comporterebbe costi sproporzionati per l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE, mentre gli scenari alternativi dovrebbero essere in linea di principio meno probabili rispetto allo scenario di base.

(9)Il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe consentire all'autorità di risoluzione e all'autorità competente di valutarne l'impatto sul conseguimento degli obiettivi di risoluzione, in particolare garantendo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando un significativo effetto negativo sul sistema finanziario.

(10)La frequenza e il grado di dettaglio del monitoraggio dell'attuazione del piano di riorganizzazione aziendale dovrebbero essere tali da permettere l'individuazione precoce di eventuali deviazioni o di altre difficoltà. La rendicontazione trimestrale dei dati e dei risultati è una prassi comune nel settore finanziario e consente tale osservazione tempestiva. Inoltre, il piano di riorganizzazione aziendale dovrebbe permettere anche di rettificare le tappe fondamentali o le misure originariamente previste dal piano stesso, qualora le circostanze lo giustifichino.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1400

 

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