La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Eco-labelling Board),
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere concesso a prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3)Al fine di rispecchiare più adeguatamente la realtà del mercato per questo gruppo di prodotti e l'innovazione, si ritiene opportuno modificare l'ambito d'applicazione di questo gruppo di prodotti e riesaminare i criteri ecologici applicabili.
(4)Le decisioni 2011/330/UE (2) e 2011/337/UE (3) della Commissione disciplinano distintamente i computer portatili (notebook) e i personal computer. È opportuno integrare i criteri stabiliti nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE in un documento unico al fine di ridurre l'onere amministrativo per gli organismi competenti e i richiedenti. Inoltre, i criteri rivisti riflettono un ampliamento dell'ambito d'applicazione al fine di includere i nuovi prodotti, quali i tablet e i computer portatili tutto-in-uno nonché i nuovi requisiti in materia di sostanze pericolose introdotti dal regolamento (CE) n. 66/2010 in seguito alle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE.
(5)I criteri mirano nella fattispecie a promuovere prodotti aventi un minore impatto ambientale, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile durante il loro ciclo di vita, efficienti sotto il profilo energetico, durevoli, riparabili e aggiornabili, di facile smontaggio per recuperarne le risorse e riciclarli al termine dell'esistenza utile, e che comportano un uso limitato di sostanze pericolose (4). Occorre promuovere, con l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, i prodotti caratterizzati da prestazioni migliori sotto questi aspetti. È quindi opportuno stabilire i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet».
(6)I criteri promuovono altresì la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile grazie all'introduzione di requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso gli stabilimenti di assemblaggio finale, nell'ottica della dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), dei principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e degli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali.
(7)Visto il ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti, i criteri rivisti e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica dovrebbero restare in vigore per tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
(8)Le decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE dovrebbero pertanto essere sostituite dalla presente decisione.
(9)Occorre prevedere un periodo transitorio per i produttori ai cui prodotti è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i personal computer e i notebook sulla base dei criteri fissati nelle decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti rivisti.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1371