La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare, l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione europea è fondata su valori comuni sanciti all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che include il rispetto dello Stato di diritto. La Commissione, oltre al suo compito di garantire il rispetto del diritto dell'Unione, è altresì responsabile, insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Consiglio, di garantire i valori comuni dell'Unione.
(2)Per questo motivo la Commissione, in considerazione delle competenze attribuitegli dai trattati, in data 11 marzo 2014 ha adottato una comunicazione «Un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto» (1). Tale comunicazione sullo Stato di diritto illustra come la Commissione reagirà qualora emergessero chiare indicazioni di una minaccia allo Stato di diritto in uno Stato membro dell'Unione e spiega i principi che informano lo Stato di diritto.
(3)La comunicazione sullo Stato di diritto fornisce orientamenti per un dialogo tra la Commissione e lo Stato membro interessato al fine di prevenire l'intensificazione di minacce sistemiche allo Stato di diritto.
(4)Il dialogo è inteso a consentire alla Commissione di trovare una soluzione con lo Stato membro interessato, al fine di prevenire l'insorgere di una minaccia sistemica allo Stato di diritto tale da poter evolvere in un «evidente rischio di violazione grave», che potrebbe potenzialmente innescare il ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 TUE». Laddove vi siano chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto in uno Stato membro, la Commissione può avviare un dialogo con lo Stato membro in applicazione del quadro sullo Stato di diritto.
(5)La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché i documenti redatti dal Consiglio d'Europa, prendendo le mosse in particolare dall'esperienza della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto («commissione di Venezia»), forniscono un elenco non esaustivo dei principi informatori dello Stato di diritto, valore comune dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), e ne definiscono in tal modo il significato essenziale. Si tratta dei principi di legalità (secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico); certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; indipendenza e imparzialità del giudice; controllo giurisdizionale effettivo, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali; uguaglianza davanti alla legge (2). Oltre a difendere tali principi e valori, le istituzioni statali hanno altresì il dovere di garantire una leale cooperazione.
(6)Il quadro deve essere attivato nelle situazioni in cui le autorità di uno Stato membro adottano misure o tollerano situazioni che rischiano di compromettere in modo sistematico l'integrità, la stabilità o il corretto funzionamento delle istituzioni e dei meccanismi di salvaguardia istituiti a livello nazionale per garantire lo Stato di diritto (3). L'obiettivo principale del quadro è far fronte alle minacce allo Stato di diritto aventi carattere sistemico (4). Si deve trattare di minacce concernenti l'ordinamento politico, istituzionale e/o giuridico di uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l'indipendenza o l'imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia costituzionale (5). Il quadro deve essere attivato allorché risulti che i «meccanismi nazionali di salvaguardia dello Stato di diritto» non sono in grado di affrontare efficacemente tali minacce.
(7)Il quadro sullo Stato di diritto prevede un iter a tre fasi. In una prima fase «(valutazione della Commissione)» la Commissione raccoglie ed esamina tutte le informazioni pertinenti e valuta se vi sono chiare indicazioni di una minaccia sistemica allo Stato di diritto. Se, in esito a questa valutazione preliminare, conclude che si configura effettivamente una situazione di minaccia sistemica allo Stato di diritto, la Commissione avvia al dialogo con lo Stato membro in questione trasmettendogli un «parere sullo Stato di diritto», in cui motiva le sue preoccupazioni e dà allo Stato membro la possibilità di rispondere ai rilievi formulati. Tale parere potrebbe scaturire da uno scambio di corrispondenza e riunioni con le autorità competenti ed essere seguito, se del caso, da ulteriori contatti. In una seconda fase «(raccomandazione della Commissione)», sempre che la questione non sia stata risolta in modo soddisfacente, la Commissione potrà rivolgere allo Stato membro interessato una «raccomandazione sullo Stato di diritto». In tal caso, la Commissione indica chiaramente i motivi della sua preoccupazione e invita lo Stato membro a risolvere entro un determinato termine i problemi individuati e a comunicarle i provvedimenti adottati a tal fine. In una terza fase («follow-up della raccomandazione della Commissione)», la Commissione controlla il seguito che lo Stato membro in questione ha dato alla raccomandazione. L'intero processo si basa su un dialogo continuo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Se non c'è un follow-up soddisfacente entro il termine fissato, si può fare ricorso alla «procedura di cui all'articolo 7 TUE»; la procedura può essere innescata da una proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione.
(8)Nel mese di novembre 2015 la Commissione è venuta a conoscenza di un contenzioso in corso in Polonia relativo, in particolare, alla composizione del Tribunale costituzionale, nonché all'abbreviazione dei mandati del suo attuale presidente e del suo attuale vice-presidente. Il Tribunale costituzionale ha pronunciato due sentenze in materia, il 3 e il 9 dicembre 2015.
(9)Il 22 dicembre 2015 il Sejm (la Camera bassa polacca) ha adottato una legge che modifica la legge sul Tribunale costituzionale, relativa al funzionamento del Tribunale, nonché all'indipendenza dei suoi giudici (6).
(10)In una lettera del 23 dicembre 2015 inviata al governo polacco (7), la Commissione ha chiesto di essere informata sulla situazione costituzionale in Polonia, ivi incluso sulle misure previste dalle autorità polacche in relazione alle due sentenze del Tribunale costituzionale summenzionate. In relazione alle modifiche apportate dalla legge adottata il 22 dicembre 2015 sul Tribunale costituzionale, la Commissione ha dichiarato di aspettarsi che tale legge non fosse adottata definitivamente o quanto meno che non entrasse in vigore fino a quando tutte le questioni riguardanti l'impatto di tale legge sull'indipendenza e sul funzionamento del Tribunale costituzionale non fossero state pienamente e adeguatamente valutate. La Commissione ha inoltre raccomandato alle autorità polacche di operare in stretta collaborazione con la commissione di Venezia del Consiglio d'Europa.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H1374