La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 dicembre 2014 la Commissione europea (in seguito «la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India. L'11 marzo 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione dello stesso prodotto originario dell'India.
(2)Il 18 settembre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 (2) («il regolamento antidumping provvisorio»). La Commissione non ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India.
(3)Il 17 marzo 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 (3) («il regolamento antidumping definitivo») e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 (4) («il regolamento antisovvenzioni definitivo»).
(4)Conformemente al regolamento antidumping di base e al regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («il regolamento antisovvenzioni di base»), le sovvenzioni all'esportazione e i margini di dumping non sono possono essere cumulati poiché le sovvenzioni all'esportazione causano il dumping. Le sovvenzioni all'esportazione riducono i prezzi all'esportazione e fanno aumentare i margini di dumping. La Commissione ha quindi tenuto conto del fatto che tre dei regimi di sovvenzione esaminati nell'inchiesta erano sovvenzioni all'esportazione. Essa ha detratto dai dazi antidumping definitivi stabiliti nell'inchiesta antidumping gli importi delle sovvenzioni all'esportazione accertati nell'ambito della parallela inchiesta antisovvenzioni (6).
(5)Nel regolamento antidumping definitivo il dazio antidumping definitivo è stato fissato allo 0 % per la società Electrosteel Castings Ltd («ECL») e al 14,1 % per la Jindal Saw Ltd («Jindal») e tutte le altre società (7). Nello stesso regolamento il margine di dumping è stato fissato al 4,1 % per la ECL e al 19,0 % per la Jindal e tutte le altre società (8). Il dazio antidumping definitivo istituito era quindi inferiore al margine di dumping definitivo constatato per le due società.
(6)L'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo ha stabilito che gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente le aliquote combinate dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. Varie autorità doganali nazionali hanno tuttavia fatto presente alla Commissione che tale disposizione, nella formulazione attuale, crea confusione per quanto riguarda l'effettiva attuazione nelle circostanze specifiche del caso.
(7)È pertanto opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo per specificare che gli importi depositati devono essere svincolati solo nella parte eccedente il margine di dumping, dato che non è stato istituito alcun dazio compensativo provvisorio.
(8)Qualora l'importo dei dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma dell'articolo 2 del regolamento antidumping definitivo sia superiore a quello dovuto a norma del presente regolamento, tale importo dovrebbe essere rimborsato o sgravato.
(9)Per quanto riguarda il prodotto in esame, la Commissione ha escluso i tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti») dal prodotto in esame nei regolamenti antidumping e antisovvenzioni definitivi (9). La Commissione ritiene opportuno monitorare le importazioni di tubi non rivestiti nell'Unione. Di conseguenza saranno stabiliti codici TARIC distinti per i tubi non rivestiti.
(10)La presente modifica è stata comunicata alle parti interessate, che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione contraria alla modifica.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1369