Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 (1), che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (in prosieguo: l’«Europol»), in deroga al capitolo 5 dello statuto del personale dell’Europol (2), al personale dell’Europol assunto ai sensi dello statuto del personale dell’Europol si applica l’aliquota percentuale dell’adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio a norma dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (3).
1 — Adeguamento delle retribuzioni con effetto dal 1o luglio 2011
Ai sensi del regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (4), le retribuzioni del personale dell’Europol sono adeguate con effetto dal 1o luglio 2011 come segue:
a)Gli importi degli stipendi di base specificati dall’articolo 45 dello statuto del personale dell’Europol e gli importi indicati nell’articolo 60, paragrafo 1, dello statuto del personale dell’Europol, nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’appendice 5 dello statuto del personale dell’Europol, nell’articolo 3, paragrafo 1, dell’appendice 5 dello statuto del personale dell’Europol, nell’articolo 3, paragrafo 2, dell’appendice 5 dello statuto del personale dell’Europol, nell’articolo 4, paragrafo 1, dell’appendice 5 dello statuto del personale dell’Europol e nell’articolo 5, paragrafo 3, dell’appendice 5 dello statuto del personale dell’Europol, rimangono inalterati (incremento pari allo 0 %).
Pertanto, si applicano gli importi di cui alle suddette disposizioni, modificati con effetto dal 1o luglio 2010 e specificati nella comunicazione del 18 aprile 2014 sull’adeguamento degli stipendi di base e delle indennità applicabili al personale dell’Europol soggetto allo statuto del personale dell’Europol ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione del Consiglio con effetto dal 1o luglio 2009 e dal 1o luglio 2010 (5);
b)Il coefficiente di ponderazione per l’applicazione dell’articolo 43, paragrafi 2 e 3, è adeguato come segue:
-Paesi Bassi 94,1.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016Y0804(01)