Decisione del Direttore dell’Europol del 29 Marzo 2016.

Il Direttore dell’Europol,

vista la decisione del Consiglio che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (in prosieguo: l’«Europol») del 6 aprile 2009 (1) (in prosieguo: la «decisione Europol») e, in particolare, l’articolo 57, paragrafo 5, l’articolo 62 e l’articolo 63 della stessa,

visto il protocollo che stabilisce sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea e sull’articolo 41, paragrafo 3 della convenzione Europol, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità di Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti (2), in particolare, l’articolo 10,

vista la decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 che adotta le condizioni e le procedure stabilite dall’Europol riguardanti le imposte sugli stipendi ed emolumenti versati al personale dell’Europol a beneficio dell’Europol (3),

considerando quanto segue:

1.Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol, lo statuto del personale dell’Europol (4) e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri che non sono assunti a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della decisione Europol.

2.L’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol prevede che, in deroga al capitolo 5 dello statuto del personale dell’Europol, al personale dell’Europol si applica l’aliquota percentuale dell’adeguamento annuale delle retribuzioni decisa dal Consiglio a norma dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (5).

3.L’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol riguarda solo gli elementi delle retribuzioni del personale di cui al capitolo 5 (articoli da 43 a 55) dello statuto del personale dell’Europol e non si applica alle imposte sugli stipendi ed emolumenti versati al personale dell’Europol soggetto allo statuto del personale dell’Europol a beneficio dell’Europol.

4.Alla luce della procedura modificata, prevista dall’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol riguardo all’adeguamento delle retribuzioni, l’articolo 3, lettera a), dell’allegato della suddetta decisione del consiglio di amministrazione dell’Europol del 16 novembre 1999 conferisce al direttore dell’Europol il potere di adeguare, con effetto dal 1o luglio 2010 e successivamente su base annua, gli importi indicati nell’articolo 4 di tale allegato, con la medesima percentuale applicata ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol.

5.L’adeguamento annuale delle retribuzioni previsto dall’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol è stato attuato dall’Europol con effetto retroattivo dal 1o luglio 2011 (6) secondo le cifre stabilite nel regolamento (UE) n. 422/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (7).

6.L’adeguamento annuale delle retribuzioni previsto dall’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol è stato attuato dall’Europol con effetto retroattivo dal 1o luglio 2012 (8) secondo le cifre stabilite nel regolamento n. 423/2014 del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni (9).

7.L’adeguamento annuale delle retribuzioni previsto dall’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol è stato attuato dall’Europol con effetto retroattivo dal 1o luglio 2013 (10) secondo le cifre stabilite nel regolamento (UE) n. 1416/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che adegua i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea (11).

8.L’adeguamento annuale delle retribuzioni previsto dall’articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol è stato attuato dall’Europol con effetto retroattivo dal 1o luglio 2014 secondo le cifre stabilite nell’aggiornamento annuale, del 12 dicembre 2014, dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti dell’Unione europea (12).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0804(01)

 

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