Decisione (UE) 2016/1336 del Consiglio del 18 Luglio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (1) (l'«accordo»), è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012. Ai sensi dell'articolo 353, paragrafo 4, dell'accordo, la parte IV dell'accordo è stata applicata in via provvisoria dal 1o agosto 2013 tra l'Unione europea, il Nicaragua, l'Honduras e Panama, dal 1o ottobre 2013 tra queste parti ed El Salvador e il Costa Rica e, dal 1o dicembre 2013, tra l'Unione europea, il Nicaragua, l'Honduras, Panama, El Salvador, il Costa Rica da un lato e il Guatemala, dall'altro.

(2)A norma dell'articolo 36 dell'allegato II dell'accordo, il Consiglio di associazione UE-America centrale (il «Consiglio di associazione») può decidere di modificare le disposizioni delle appendici dell'allegato II.

(3)L'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo si basa sulla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (sistema armonizzato — «SA») 2007.

(4)Il sistema armonizzato è aggiornato ogni cinque anni; l'ultimo aggiornamento risale al 2012. Dato che nell'accordo le regole specifiche per prodotto si basano su una versione obsoleta del sistema armonizzato, vale a dire il sistema armonizzato 2007, è opportuno aggiornarle per tenere conto del sistema armonizzato 2012.

(5)Il sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 123 dell'accordo ha accettato le modifiche all'appendice 2 dell'allegato II dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario ( le «regole specifiche per prodotto»), al fine di adeguare tale appendice all'ultima versione del SA.

(6)Le regole specifiche per prodotto dovrebbero restare immutate per i prodotti riclassificati nel sistema armonizzato 2012. Nei casi in cui i prodotti siano spostati in un altro capitolo o in un'altra voce, le regole specifiche per prodotto dovrebbero essere aggiunte alle norme dell'elenco nel nuovo capitolo o nella nuova voce, se le norme dell'elenco nel nuovo capitolo o nella nuova voce sono diverse da quelle del capitolo o della voce precedente.

(7)Le modifiche alle regole specifiche per prodotto nelle voci 2852 e 9619 derivanti dal sistema armonizzato 2012 saranno di difficile applicazione, dato il gran numero di prodotti trasferito a queste voci, ciascuno con una regola diversa per la determinazione dell'origine. Potrebbero essere mantenute le regole vigenti, perché gli effetti della mancata applicazione delle modifiche non cambia sostanzialmente la determinazione dell'origine dei prodotti.

(8)Nel caso della maggior parte dei prodotti trasferiti alla voce 9619, una regola alternativa prevede che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto. Tale regola alternativa dovrebbe essere aggiunta al valore dei materiali non originari fissato ad un massimo del 50 %.

(9)Si dovrebbe cogliere l'occasione per correggere un errore nelle regole specifiche per prodotto nella nota a piè di pagina della voce 3920 unicamente nella versione spagnola.

(10)Sono necessarie modifiche alle norme all'elenco per il capitolo 84 e la voce 8522. È opportuno cogliere l'occasione per correggerle, inserendo le modifiche nella nuova appendice.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1336

 

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