La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1-3, paragrafo 4, lettera a), e paragrafo 5, e l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 64, paragrafo 6, e l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) e e),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.
(2)A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'intervento pubblico si applica a frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.
(3)A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del regolamento suddetto e ai requisiti supplementari stabiliti dalla Commissione.
(4)Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti ammissibili.
(5)Al fine di agevolare la gestione e il controllo dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato, la partecipazione deve essere di norma consentita soltanto agli operatori stabiliti e titolari di partita IVA in uno Stato membro.
(6)Per garantire un controllo efficace della produzione di olio di oliva e di zucchero, è opportuno che gli operatori ammessi a beneficiare dell'aiuto all'ammasso privato soddisfino condizioni supplementari.
(7)Date le differenze tra i prodotti oggetto d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato quanto al periodo di produzione o di raccolto e alle condizioni di magazzinaggio, occorre stabilire condizioni specifiche di ammissibilità per ciascun prodotto. Per lasciare agli operatori il tempo di adeguarsi al nuovo regime, per i cereali alcune condizioni dovrebbero applicarsi solo dalla campagna di commercializzazione 2017-2018.
(8)A garanzia della serietà dell'offerta o della domanda e del buon fine dell'operazione di acquisto, vendita e smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato, occorre prevedere requisiti per la costituzione di una cauzione.
(9)È necessario inoltre prevedere disposizioni di svincolo e incameramento della cauzione per l'acquisto, la vendita e lo smaltimento all'intervento pubblico nell'ambito del regime a favore degli indigenti nell'Unione e nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato.
(10)Per le vendite all'intervento, la procedura di gara può svolgersi correttamente solo se le offerte presentate sono autentiche. Per conseguire tale obiettivo è necessario che la cauzione sia svincolata all'atto del pagamento del prezzo di vendita entro il termine prescritto.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1238