La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 178 e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2) e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Considerato che lo scopo di tali atti è semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione (3) modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001 (4), (CE) n. 1342/2003 (5), (CE) n. 2336/2003 (6), (CE) n. 951/2006 (7), (CE) n. 341/2007 (8) e (CE) n. 382/2008 della Commissione (9) e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98 (10), (CE) n. 1345/2005 (11), (CE) n. 376/2008 (12) e (CE) n. 507/2008 della Commissione (13).
(2)Al fine di garantire una gestione sana e uniforme del regime dei titoli, è opportuno stabilire disposizioni comuni relative alla domanda e al rilascio dei titoli.
(3)Per identificare inequivocabilmente un richiedente di titolo e un titolare di titolo, è opportuno utilizzare il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI).
(4)È necessario fissare ad un livello adeguato la cauzione ai fini del rilascio dei titoli, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo.
(5)È opportuno autorizzare il rilascio di estratti di titoli aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo.
(6)È necessario stabilire i periodi di validità dei titoli di importazione e di esportazione. Tale periodo di validità può variare per specifici prodotti e deve essere fissato al fine di stabilire in quale momento deve essere espletato l'obbligo d'importazione o di esportazione.
(7)Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno fissare il livello di tolleranza riguardo al quantitativo di prodotti importati o esportati rispetto a quelli indicato nel titolo.
(8)Il titolo di importazione e di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione. Occorre definire il momento in cui viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione e le relative modalità di prova.
(9)È opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura da seguire quando un titolo è distrutto o smarrito.
(10)Per ridurre l'onere amministrativo nei casi in cui l'importo della cauzione richiesta per un titolo è relativamente modesto, è opportuno fissare una soglia al di sotto della quale non è richiesta una cauzione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1239