Regolamento Delegato (UE) 2016/1237 della Commissione del 18 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 177,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 66, paragrafo 3, lettere c) ed e),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3) e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti.

(2)L'articolo 176 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che le importazioni ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione o le esportazioni dall'Unione di uno o più prodotti dei settori indicati in detto articolo possono essere subordinate alla presentazione di un titolo. È opportuno stabilire l'elenco dei prodotti dei suddetti settori per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(3)Il controllo dei flussi commerciali mediante i titoli dovrebbe essere trattato in modo flessibile. Nel decidere i casi in cui è richiesto un titolo, è opportuno tenere conto dell'esistenza di eventuali altre fonti di informazioni, come il sistema di sorveglianza doganale, dell'effettiva necessità dei titoli e del tempo necessario per raccogliere le informazioni mediante i titoli. È opportuno definire i casi specifici in cui non è richiesto un titolo.

(4)È necessario subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo. È inoltre necessario stabilire in quale momento viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione.

(5)Poiché un titolo di importazione o di esportazione conferisce il diritto di importare o di esportare, affinché questo diritto sia effettivo è necessario che sia presentato un titolo all'atto della presentazione di una dichiarazione di importazione o di esportazione.

(6)Considerato che la persona che utilizza il titolo non è necessariamente il titolare o il cessionario, è opportuno specificare, ai fini della certezza del diritto e dell'efficienza amministrativa, quali persone sono autorizzate a utilizzare il titolo, compreso un rappresentante doganale che opera per conto del titolare o del cessionario.

(7)Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno ammettere una certa tolleranza in ordine al quantitativo dei prodotti importati o esportati rispetto a quello indicato nel titolo.

(8)Se un titolo di importazione viene utilizzato anche per gestire un contingente tariffario per il quale è stato concesso un regime preferenziale, tale regime dev'essere applicato agli importatori nell'ambito del titolo, che, in alcuni casi, dev'essere accompagnato da un documento di un paese terzo. Per evitare il superamento del contingente, il regime preferenziale deve essere applicato fino a concorrenza del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo. In simili casi occorre ammettere una tolleranza, purché la parte del quantitativo che supera il quantitativo indicato nel titolo, nei limiti di tale tolleranza, non benefici del regime preferenziale e sia dovuto il dazio doganale convenzionale.

(9)È opportuno stabilire norme specifiche riguardanti la trasferibilità dei titoli.

(10)Occorre stabilire disposizioni relative allo svincolo e all'incameramento della cauzione costituita per i titoli di importazione e di esportazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1237

 

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