Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 53,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi ultimi dovrebbero sostituire le pertinenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (4).

(2)Oltre ad adeguare le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 alla parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il presente regolamento intende semplificare e chiarire alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 al fine di ridurre il tasso di errore e di adeguarle alla realtà delle procedure e delle operazioni in essere. Nel contempo, il presente regolamento vuole limitare il più possibile gli oneri amministrativi per gli operatori e per le amministrazioni nazionali.

(3)Il titolo V del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce norme in materia di sistemi di controllo e sanzioni e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano norme relative alle condizioni che permettono di revocare integralmente o in parte il sostegno concesso o di non pagare una parte o la totalità del sostegno quando il beneficiario non rispetti i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno. Al fine di determinare chiaramente il pagamento da effettuare in caso di attuazione parziale di un'operazione approvata, è necessario definire norme specifiche nel presente regolamento.

(4)Per garantire la certezza del diritto, occorre definire alcuni termini utilizzati nel presente regolamento e nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (5). È opportuno in particolare stabilire chi è ammissibile al sostegno nell'ambito di ogni singola misura. Al fine di creare sinergie, le associazioni di produttori che non sono formalmente riconosciute possono essere beneficiari ammissibili anche se si tratta di un'associazione temporanea in conformità delle disposizioni della legislazione nazionale applicabile.

(5)Per garantire che le misure di sostegno siano attuate in modo efficace ed efficiente, è opportuno stabilire criteri di ammissibilità per ciascuna misura nonché criteri di priorità per privilegiare determinati beneficiari od operazioni volte a conseguire i principali obiettivi di ogni singola misura.

(6)L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede il sostegno alla promozione. Per garantire la certezza del diritto, occorre definire le operazioni di informazione e di promozione e le rispettive azioni ammissibili. In ogni caso, esse non dovrebbero contrastare con la posizione delle autorità sanitarie pubbliche degli Stati membri e dovrebbero essere conformi alla legislazione nazionale del paese terzo in cui sono attuate.

(7)Al fine di garantire la massima efficacia delle operazioni di informazione e di promozione, è opportuno che esse siano aperte agli operatori e alle loro associazioni in tutte le loro forme. Gli organismi di diritto pubblico non dovrebbero essere gli unici beneficiari in un determinato Stato membro. Onde evitare la promozione di singoli marchi nell'Unione, i singoli operatori non dovrebbero beneficiare del sostegno a favore di azioni di informazione negli Stati membri.

(8)Al fine di garantire che il maggior numero di operatori possa beneficiare del sostegno e che le operazioni di informazione e di promozione siano il più diversificate possibile, tale sostegno dovrebbe limitarsi a un periodo massimo di tre anni per il medesimo beneficiario nello stesso paese terzo o mercato di paese terzo. Laddove sia dimostrata la necessità di una proroga in termini di consolidamento dell'operazione di informazione e di penetrazione in tale mercato, si dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare una proroga per un periodo massimo complessivo di due anni.

(9)Onde favorire le sinergie per quanto riguarda il sostegno all'informazione negli Stati membri, si dovrebbero privilegiare le operazioni che coinvolgono diversi Stati membri o diverse regioni oppure varie denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

(10)Quanto al sostegno alla promozione nei paesi terzi, la priorità andrebbe accordata a nuove operazioni di promozione per sostenere gli operatori che non hanno beneficiato del regime in precedenza o gli operatori che desiderano aprire nuovi mercati nei paesi terzi. Per sostenere la penetrazione nei paesi terzi in cui le importazioni di vino dell'Unione non sono ancora consolidate, gli Stati membri dovrebbero poter privilegiare gli operatori che si rivolgono ai mercati emergenti dei Paesi terzi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1468846343979&uri=CELEX:32016R1149

 

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