Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 54,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d), e l'articolo 63, paragrafo 5, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (3). La parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 contiene norme relative ai programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo nell'ambito del nuovo quadro giuridico, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Questi ultimi dovrebbero sostituire le pertinenti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (4), soppresse dal regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (5).

(2)È opportuno istituire una procedura per la presentazione dei programmi nazionali di sostegno. È altresì opportuno predisporre una procedura di modifica dei programmi di sostegno che consenta di notificare alla Commissione i programmi adattati che tengono conto di eventuali nuove circostanze non prevedibili in precedenza. È opportuno subordinare le modifiche eventuali a determinati limiti e condizioni per garantire che i programmi di sostegno continuino a perseguire i loro obiettivi generali e siano conformi alla normativa dell'Unione.

(3)Al fine di garantire la coerenza e la buona gestione delle diverse misure di sostegno, è necessario prevedere norme relative al contenuto minimo e al formato del programma di sostegno. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono scegliere il livello territoriale più idoneo per elaborare il programma di sostegno. Poiché gli Stati membri sono responsabili della presentazione del programma e delle modifiche ad esso apportate, essi dovrebbero garantire che i programmi nazionali rispettino il contenuto minimo e possano essere presentati entro i termini stabiliti.

(4)È opportuno definire criteri intesi a disciplinare la procedura di presentazione delle domande all'interno degli Stati membri al fine di garantire un'applicazione uniforme delle misure e dell'esame di ciascuna domanda di sostegno nell'ambito di ciascun programma di sostegno e in tutta l'Unione.

(5)Al fine di creare sinergie, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di organizzare campagne di promozione e di informazione congiunte.

(6)È necessario che gli Stati membri adottino norme sull'attuazione della misura relativa alla vendemmia verde e sul calcolo della compensazione per i beneficiari in modo da assicurare che il sostegno non si trasformi sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire la data entro cui chiedono ai produttori di completare le operazioni, in modo da disporre di tempo sufficiente, tenuto conto dei vincoli di tempo e della prossimità del periodo di raccolta, per i necessari controlli preliminari al pagamento e da assicurare la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, eliminando così totalmente la resa della superficie corrispondente.

(7)Ai fini del monitoraggio dell'attuazione della parte II, titolo I, capo II, sezione 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, devono essere messi a disposizione della Commissione annualmente i dati pertinenti relativi alla previsione e all'esecuzione dei programmi di sostegno. In questo contesto è necessario stabilire le informazioni dettagliate da fornire per la rendicontazione e la valutazione dei programmi di sostegno ai fini di valutarne l'efficacia e l'efficienza.

(8)Per consentire alla Commissione di monitorare gli eventuali aiuti di Stato e anticipi concessi ai beneficiari per gli interventi attuati nell'ambito di talune misure dei programmi di sostegno, è necessario stabilire i dettagli delle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione a tale riguardo. Tuttavia, per ragioni di economicità, è opportuno stabilire una soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono esentare i beneficiari dall'obbligo di comunicare annualmente informazioni sull'utilizzo e sul saldo degli anticipi ricevuti.

(9)Ai fini del corretto funzionamento delle misure di sostegno è opportuno che tutte le comunicazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione siano effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (6). Per garantire un uso equo e verificabile del bilancio dell'Unione, l'inosservanza degli obblighi di notifica dovrebbe comportare conseguenze finanziarie. È opportuno che oltre alle norme specifiche previste dal presente regolamento si applichino le norme generali relative alla disciplina di bilancio, in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni non corrette o incomplete effettuate dagli Stati membri.

(10)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tutte le misure in tutti gli Stati membri, è opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura di selezione, compresa l'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità nonché il metodo di esclusione delle domande non ammissibili o di quelle che non raggiungono una determinata soglia, soprattutto in caso di restrizioni di bilancio. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere la ponderazione da attribuire a ciascun criterio di priorità e l'opportunità o meno di stabilire una soglia anche qualora le risorse di bilancio disponibili siano sufficienti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1468846343979&uri=CELEX:32016R1150

 

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