La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base») e in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il Consiglio ha istituito con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia. Le misure iniziali sono state successivamente oggetto di varie inchieste di riesame (3).Di conseguenza l'aliquota del dazio per un produttore indonesiano menzionato singolarmente è di 0,24/kg EUR con un'aliquota di dazio residuo di 0,27/kg EUR istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori indonesiani, mentre l'aliquota del dazio per la RPC è compresa tra 0 e 0,23 EUR/kg per i produttori cinesi menzionati individualmente, con un'aliquota di dazio residuo di 0,26 EUR/kg istituito sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altri produttori cinesi («le misure in vigore»).
(2)Le misure in vigore si applicano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, escluse le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Per queste società era stata stabilite in origine un'aliquota di dazio pari a zero, in quanto non era stata rilevata alcuna pratica di dumping (4).
(3)I produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, non sono stati esaminati nel successivo riesame delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono quindi soggetti alle misure in vigore, in conformità della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Messico — misure antidumping definitive su carne di manzo e riso» (la «relazione dell'organo d'appello dell'OMC»).
1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(4)Successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (5), il 6 marzo 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Productos Aditivos S.A., l'unico produttore dell'Unione di ciclamato di sodio, che rappresenta pertanto il 100 % della produzione totale dell'Unione.
(5)La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza e reiterazione del dumping e di persistenza del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
(6)Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 6 giugno 2015 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(7)Il 12 agosto 2015 la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base riguardante le importazioni dello stesso prodotto fabbricato ed esportato nell'Unione da Fang Da Food Additive (Shenzhen) e Fang Da Food Additive (Yan Quan) Limited (di seguito denominate entrambe «Fang Da») («l'inchiesta parallela a norma dell'articolo 5») (7). Le importazioni della Fang Da non sono oggetto della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.
1.3.Parti interessate
(8)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione inoltre ha espressamente informato il denunziante, i produttori esportatori noti e le autorità dalla RPC e dell'Indonesia, gli importatori noti, i fornitori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati dell'avvio dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
(9)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.3.1.Produttori del paese di riferimento
(10)Nell'avviso di apertura, in relazione alle importazioni dalla RPC, la Commissione ha informato le parti interessate che essa prevedeva di selezionare l'Indonesia come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1160