Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1159 della Commissione del 15 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)A seguito di un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento «il regolamento di

base», il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 435/2004 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») e dell'Indonesia.

(2)Successivamente, nel giugno 2010, tali misure sono state prorogate per un periodo supplementare di cinque anni (3) e nel maggio 2012, in seguito a un riesame intermedio parziale, è stato modificato il livello del dazio di un produttore esportatore cinese (4). Di conseguenza l'aliquota del dazio applicabile per l'Indonesia è variato da 0,24 EUR/kg a 0,27 EUR/kg e per la RPC da 0,23 EUR/kg a 0,26 EUR/kg («le misure in vigore»).

(3)Le misure in vigore si applicavano a tutte le importazioni di ciclamato di sodio originario della RPC e dell'Indonesia, eccetto le importazioni di ciclamato di sodio fabbricato dai produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited. Inizialmente per queste società è stata stabilita un'aliquota del dazio pari a zero, dato che non sono state accertate pratiche di dumping [regolamento (CE) n. 435/2004].

(4)Nel rispetto della relazione dell'organo di appello dell'OMC nella causa «Mexico — Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice» («la relazione dell'organo d'appello dell'OMC») (5), i produttori esportatori cinesi Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited non sono stati esaminati nei successivi riesami delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 435/2004 e non sono assoggettati alle misure in vigore.

(5)Un'indagine precedente limitata alle società Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited era stata avviata il 17 febbraio 2011 (6). In seguito a ritiro della denuncia, il procedimento è stato chiuso con una decisione della Commissione del 5 aprile 2012 (7), senza che venisse istituita alcuna misura.

(6)Un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore è stato avviato nel giugno 2015 (8), in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.2.   Apertura dell'inchiesta

(7)Il 12 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di ciclamato di sodio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), limitata alle società Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited e Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited, appartenenti allo stesso gruppo (le due società sono in seguito denominate «i produttori esportatori interessati» o «Fang Da»), in conformità all'articolo 5 del regolamento di base. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (9) («l'avviso di apertura»).

(8)La Commissione ha avviato l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 30 giugno 2015 dalla società Productos Aditivos S.A. («il denunciante» o «il produttore dell'Unione»), unico produttore di ciclamato di sodio dell'Unione, che rappresenta quindi il 100 % della produzione totale dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(9)In seguito alla divulgazione delle conclusioni, Fang Da ha sostenuto che gli elementi di prova del pregiudizio contenuti nella denuncia erano carenti e che la successione di inchieste nei suoi confronti era illecita. Essa ha anche affermato che ciò dimostra che l'avvio del presente procedimento a norma dell'articolo 5 del regolamento di base non è giusto. Inoltre, ha chiesto chiarimenti in merito alle tendenze di alcuni indicatori nel fascicolo aperto.

(10)Come già spiegato nel considerando 8, la Commissione ritiene che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta e tali elementi costituiscono il solo criterio per decidere l'apertura di un'inchiesta, non l'esistenza o l'esito di inchieste precedenti. La specifica analisi del pregiudizio della denuncia ha dimostrato che esistono elementi di prova sufficienti che indicano una notevole penetrazione nel mercato UE di esportazioni da parte di Fang Da a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi e ai costi dell'industria dell'Unione. Inoltre, non tutti i fattori devono indicare un deterioramento perché si accerti un notevole pregiudizio. Anche l'esistenza di altri fattori in grado di influire sulla situazione dell'industria dell'Unione non implica necessariamente che l'effetto delle importazioni in dumping su tale industria non sia rilevante. Di conseguenza, l'apertura dell'inchiesta è giuridicamente lecita. Per quanto riguarda le osservazioni sulla possibile incoerenza di tre indicatori nel fascicolo aperto, essa è dovuta alla sostanziale differenza di dimensioni dei volumi coinvolti in questi calcoli e deriva dall'arrotondamento dei dati riservati utilizzati (verso l'alto o verso il basso a seconda dell'anno).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1159

 

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