La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 452/2014 (2) della Commissione stabilisce le modalità con cui gli operatori di aeromobili di paesi terzi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 216/2008, che effettuano operazioni di trasporto aereo commerciale in entrata, all'interno o in uscita dal territorio soggetto alle disposizioni del trattato devono essere autorizzati per quanto riguarda le norme dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) applicabili. Tale regolamento contiene, nelle appendici I e II dell'allegato 2 (Parte ART), modelli per tale autorizzazione e specifiche ad essa associate.
(2)L'esperienza maturata nell'applicazione del regolamento (UE) n. 452/2014 ha dimostrato che, al fine di tenere conto dei frequenti cambiamenti delle norme dell'ICAO in modo tempestivo, tali modelli dovrebbero essere regolarmente modificati, il che comporterebbe inutili oneri amministrativi. L'obbligo di utilizzare tali modelli non è giustificato, considerando che in sua assenza l'Agenzia europea per la sicurezza aerea può istituire e aggiornare autonomamente i modelli necessari. Tale obbligo e tali modelli dovrebbero pertanto essere soppressi dal regolamento (UE) n. 452/2014.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 452/2014.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato 2 del regolamento (UE) n. 452/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1158