Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1157 della Commissione dell'11 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Per agevolare l'impiego degli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità in conformità all'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione (2) ha stabilito norme sui termini e sulle condizioni uniformi per tre strumenti finanziari: un prestito con condivisione del rischio di portafoglio, una garanzia limitata di portafoglio e un prestito per la ristrutturazione.

(2)Per agevolare ulteriormente l'erogazione dei fondi strutturali e di investimento europei ai beneficiari finali è necessario prevedere norme sui termini e sulle condizioni uniformi di altri due strumenti finanziari:”Uno strumento di coinvestimento e un fondo per lo sviluppo urbano”.

(3)Lo strumento di coinvestimento è uno strumento finanziario idoneo a sostenere lo sviluppo imprenditoriale delle piccole e medie imprese (PMI) nelle varie fasi del loro sviluppo. Gli strumenti di coinvestimento dovrebbero agevolare lo sviluppo del mercato locale di capitale azionario e attirare altri investimenti in capitale azionario nelle PMI attraverso un approccio di partenariato con investitori privati.

(4)Un fondo per lo sviluppo urbano è uno strumento finanziario idoneo a far fronte all'elevata concentrazione di problemi economici, ambientali e sociali delle aree urbane situate nelle zone assistite individuate in una carta degli aiuti a finalità regionale in conformità all'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. I fondi per lo sviluppo urbano dovrebbero essere utilizzati per mobilitare coinvestimenti da parte di investitori privati in modo da sostenere l'attuazione di progetti di sviluppo urbano, al fine di ovviare ai fallimenti del mercato fornendo sostegno a strategie di sviluppo urbano sostenibile quando vi sia limitata disponibilità di finanziamenti o un interesse relativamente scarso degli investitori in progetti di sviluppo urbano.

(5)Il regolamento di esecuzione (EU) n. 964/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1157

 

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