Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,
vista la Decisione BCE/2004/2 del 19 febbraio 2004 che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 23 e 23 bis,
considerando quanto segue:
(1)Con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (MVU), alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) potrebbero pervenire dalle autorità nazionali competenti per le indagini penali richieste di comunicazione di informazioni riservate create o ricevute nell'assolvimento di compiti e responsabilità in materia di vigilanza.
(2)Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2), se, nel corso dell'espletamento dei propri compiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (3), la BCE ha motivo di sospettare la commissione di un illecito penale, essa richiederà all'ANC di riferimento di deferire la questione alle autorità competenti per le indagini e per l'eventuale procedimento penale, in conformità al diritto nazionale.
(3)Tra le ANC e le autorità nazionali competenti per le indagini penali esiste una cooperazione di lunga data in materia di accesso a informazioni riservate relative a soggetti o gruppi vigilati significativi, nell'accezione di cui all'articolo 2, punti 20 e 21, del Regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), in conformità al diritto nazionale. Le condizioni di tale cooperazione e quelle per la comunicazione di informazioni riservate ad autorità nazionali competenti per le indagini penali sono stabilite in larga misura dal diritto nazionale. Tuttavia, il diritto dell'Unione influisce in una certa misura sulle condizioni alle quali le informazioni riservate in possesso delle autorità competenti nell'ambito dell'MVU, tra cui la BCE, possono essere comunicate, su richiesta, alle autorità nazionali competenti per le indagini penali. Disposizioni del diritto dell'Unione sanciscono, ad esempio, il principio di leale cooperazione, quello di cooperazione in buona fede e l'obbligo di scambio di informazioni con l'SSM, l'obbligo di protezione dei dati personali e l'obbligo del segreto professionale.
(4)Oltre a trovare applicazione alla comunicazione di informazioni riservate concernenti i compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ivi incluse informazioni in possesso di un'ANC che presti assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti della BCE ai sensi del citato regolamento, tali condizioni possono applicarsi in linea di principio alla comunicazione di informazioni riservate concernenti la politica monetaria e altri compiti connessi al SEBC o all'Eurosistema.
(5)La BCE dovrebbe adempiere al proprio obbligo di segreto professionale e al proprio dovere di salvaguardare il proprio funzionamento e la propria indipendenza. Inoltre, la BCE dovrebbe continuare ad agire a tutela dell'interesse pubblico e di determinati interessi privati, anche astenendosi dal comunicare documenti o informazioni ove la comunicazione sia suscettibile di ledere tali interessi. Tuttavia, tali doveri non dovrebbero comportare per la BCE un divieto assoluto di comunicare informazioni riservate coperte dall'obbligo di segreto professionale ad autorità nazionali competenti per le indagini penali.
(6)Il diritto dell'Unione impone di garantire la riservatezza di talune informazioni o documenti, inclusi i dati personali, e salvo eccezioni, vieta di comunicare a terzi informazioni o documenti riservati. In particolare, ai sensi delle norme sul segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), informazioni riservate ricevute nell'esercizio delle loro funzioni da «persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti» possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli enti creditizi, salvo che nei casi contemplati dal diritto penale.
(7)Ai sensi dell'articolo 37.2 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, le persone che hanno accesso a dati coperti da una normativa dell'Unione che imponga uno specifico obbligo di riservatezza dovrebbero essere soggette all'applicazione di tali norme.
(8)Nel diritto dell'Unione non è ancora stato stabilito un quadro procedurale per la gestione delle richieste ricevute dalla BCE, dalle ANC o dalle banche centrali nazionali (BCN) da parte delle autorità nazionali competenti per le indagini penali relativamente a informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connessi alla politica monetaria e dei compiti del SEBC o dell'Eurosistema. Tuttavia l'applicazione di norme procedurali nazionali applicabili a tali richieste dovrebbe avvenire in coerenza con i principi generali del diritto dell'Unione, in particolare con il principio di leale cooperazione, con quello di cooperazione in buona fede e con l'obbligo di scambio di informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Al riguardo, in conformità al diritto dell'Unione, la BCE gradirebbe essere consultata o informata, secondo il caso, in merito a richieste di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, incluse le informazioni in possesso di una ANC o di una BCN che prestino assistenza alla BCE nell'esercizio dei compiti a questa conferiti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 ovvero connesse alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema, pervenute a un'ANC o a una BCN da autorità nazionali competenti per le indagini penali.
(9)La presente decisione non dovrebbe applicarsi a richieste di accesso a informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con la BCE per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
(10)La presente decisione, pertanto, dovrebbe stabilire le condizioni applicate dalla BCE per la comunicazione da parte delle ANC e delle BCN di informazioni riservate connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013, ovvero alla politica monetaria ovvero ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'autorità nazionale competente per le indagini penali e delineare il relativo quadro procedurale.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0019