La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 10, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)I partecipanti al mercato che comunicano le informazioni conservano registrazioni delle comunicazioni di informazioni intercorse tra essi e tutte le persone che hanno ricevuto sondaggi di mercato (gli «interpellati») ai fini dei sondaggi stessi. Tali registrazioni dovrebbero servire ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni per dimostrare alle autorità competenti di aver tenuto una condotta corretta, in particolare nei casi in cui la natura dell'informazione cambia dopo il sondaggio di mercato o in cui l'autorità competente deve riesaminare il processo di classificazione dell'informazione. A tal fine tutte queste registrazioni dovrebbero essere conservate in formato elettronico.
(2)Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate anche quando il sondaggio di mercato è tenuto nel corso di riunioni o di conversazioni telefoniche non registrate, è opportuno predisporre un modello uniforme per il verbale o il resoconto scritto di tali riunioni e conversazioni che deve redigere il partecipante al mercato che comunica le informazioni.
(3)Ai fini della registrazione sistematica delle informazioni comunicate, i partecipanti al mercato che comunicano le informazioni dovrebbero tenere registrazioni delle comunicazioni scritte con cui gli interpellati sono informati quando le informazioni comunicate nel corso del sondaggio di mercato cessano di essere privilegiate.
(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
(5)L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(6)Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Formato elettronico delle registrazioni
Tutte le registrazioni di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/960 della Commissione (3) che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato sono conservate in formato elettronico.
Articolo 2
Formato per la registrazione dei verbali o resoconti scritti
Il partecipante al mercato che comunica le informazioni redige il verbale o il resoconto scritto di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2016/960 in formato elettronico usando:
a)Il modello dell'allegato I, qualora ritenga che il sondaggio di mercato comporti la comunicazione di informazioni privilegiate;
b)Il modello dell'allegato II, qualora ritenga che il sondaggio di mercato non comporti la comunicazione di informazioni privilegiate.
Articolo 3
Formato per la registrazione dei dati sui potenziali investitori
1.Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in elenchi distinti, uno per ciascun sondaggio di mercato.
2.Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/960 in un elenco unico.
Articolo 4
Formato per comunicare e registrare che l'informazione non è più privilegiata
1.Il partecipante al mercato che comunica le informazioni informa per iscritto la persona che ha ricevuto il sondaggio di mercato che le informazioni comunicate nel corso del sondaggio non sono più privilegiate.
2.Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 secondo il modello dell'allegato III.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 17 Maggio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1466175712619&uri=CELEX:32016R0959