Regolamento Delegato (UE) 2016/957 della Commissione del 9 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)È necessario precisare i requisiti applicabili ai dispositivi, procedure e sistemi che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbero approntare per segnalare gli ordini e le operazioni che, ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014, potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Detti requisiti dovrebbero aiutare a prevenire e individuare gli abusi di mercato, nonché ad assicurare che le notifiche trasmesse alle autorità competenti siano significative, complete e utili. Ai fini dell'efficacia nell'individuazione degli abusi di mercato, dovrebbero essere predisposti sistemi adeguati di monitoraggio degli ordini e delle operazioni che prevedano un'analisi umana ad opera di personale formato adeguatamente. I sistemi di monitoraggio degli abusi di mercato dovrebbero essere in grado di emettere un allarme in funzione di parametri predefiniti, in modo che possa essere effettuata un'ulteriore analisi sul potenziale abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. È probabile che il processo nel suo insieme richieda un certo livello di automazione.

(2)Per favorire e promuovere in tutta l'Unione la coerenza dell'impostazione e delle pratiche in materia di prevenzione e individuazione degli abusi di mercato, è opportuno prevedere modalità che armonizzino il contenuto, il modello e i tempi delle segnalazioni degli ordini e delle operazioni sospetti.

(3)Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni e sia attivo nella negoziazione algoritmica e soggetto alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), dovrebbe istituire e mantenere i sistemi previsti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. 596/2014 rimanendo comunque soggetto all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE.

(4)Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni dovrebbe poter delegare all'interno del gruppo, fermo restando il soddisfacimento di determinate condizioni, le attività di monitoraggio, rilevazione e individuazione degli ordini e operazioni sospetti ovvero delegare l'analisi dei dati e la generazione degli allarmi. Grazie alla delega dovrebbe risultare possibile condividere risorse, sviluppare e mantenere sistemi di monitoraggio a livello centrale e creare competenze di monitoraggio degli ordini e delle operazioni. La delega non dovrebbe impedire alle autorità competenti di valutare in qualsiasi momento se i dispositivi, sistemi e procedure del delegato siano efficaci ai fini dell'obbligo di monitorare e individuare gli abusi di mercato. L'obbligo di segnalazione e la responsabilità di conformarsi al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbero rimanere in capo al delegante.

(5)Le sedi di negoziazione dovrebbero poggiare su adeguate regole di negoziazione che contribuiscano alla prevenzione dell'abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. Dovrebbero altresì disporre di strumenti che permettano di ripercorrere il portafoglio ordini per analizzare l'andamento di una data sessione di negoziazione alla luce della negoziazione algoritmica, negoziazione ad alta frequenza compresa.

(6)Nella situazione attuale caratterizzata da mercati a dimensione sempre più transfrontaliera per ordini e operazioni, un modello unico e armonizzato per la trasmissione elettronica delle segnalazioni di operazioni e ordini sospetti («STOR») dovrebbe aiutare a soddisfare i requisiti previsti al presente regolamento e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 596/2014, così come dovrebbe favorire, nelle indagini transfrontaliere, un efficiente scambio di informazioni tra le autorità competenti sugli ordini e le operazioni sospetti.

(7)Se compilati all'insegna della chiarezza, completezza, oggettività e accuratezza, gli applicabili campi informativi del modello dovrebbero aiutare le autorità competenti a valutare prontamente il sospetto e avviare gli interventi del caso. Il modello dovrebbe quindi consentire al segnalante di inserire le informazioni che ritiene pertinenti circa gli ordini e le operazioni sospetti segnalati esponendo i motivi che lo inducono a sospettare. Dovrebbe inoltre consentire l'inserimento di dati personali che permettano di identificare le persone implicate negli ordini e operazioni sospetti e di aiutare le autorità competenti che conducono le indagini ad analizzare rapidamente la condotta di negoziazione dei sospettati e a stabilire collegamenti con persone implicate in altre negoziazioni sospette. Tali dati dovrebbero essere disponibili fin dall'inizio per non compromettere l'integrità dell'indagine obbligando potenzialmente l'autorità competente a rivolgersi, a indagine avviata, alla persona che ha trasmesso la STOR. I dati dovrebbero includere la data di nascita, l'indirizzo, informazioni sull'attività professionale e i conti della o delle persone e, se del caso, i loro codici identificativi del cliente e numeri di identificazione nazionale.

(8)Per facilitare la STOR, il modello dovrebbe offrire la possibilità di accludere i documenti e il materiale di supporto della notifica considerati necessari, anche sotto forma di allegato in cui sono elencati gli ordini o le operazioni pertinenti alla segnalazione con indicazione dei relativi prezzi e volumi.

(9)I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione e chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni non dovrebbero notificare tutti gli ordini ricevuti e le operazioni effettuate che hanno determinato un allarme interno, perché siffatto obbligo sarebbe in contrasto con l'obbligo di valutare caso per caso se sussistano motivi ragionevoli per sospettare.

(10)Le segnalazioni di ordini e operazioni sospetti dovrebbero essere trasmesse all'autorità competente immediatamente all'emergere del ragionevole sospetto che possano costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato ovvero tentato abuso di informazioni privilegiate o tentata manipolazione di mercato. L'analisi volta a stabilire se l'ordine o l'operazione vadano considerati sospetti dovrebbe basarsi sui fatti e non su ipotesi o congetture e dovrebbe essere effettuata in tempi il più possibile brevi. Ritardare la trasmissione della segnalazione per includervi altri ordini o operazioni sospetti è una pratica incompatibile con l'obbligo di intervenire immediatamente all'emergere di un ragionevole sospetto. È comunque opportuno valutare caso per caso la trasmissione di una STOR per stabilire se questa si presti a segnalare vari ordini e operazioni contemporaneamente. Neanche l'accumulo di un determinato numero di STOR prima di procedere alla segnalazione dovrebbe essere considerato una pratica conforme all'obbligo di notifica immediata.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1466175712619&uri=CELEX:32016R0957

 

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