La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)È necessario adottare norme armonizzate sulle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di investimento (di seguito «raccomandazioni») ai fini di una presentazione corretta, chiara e precisa di tali informazioni e della comunicazione degli interessi e dei conflitti di interesse. Coloro che producono o diffondono raccomandazioni dovrebbero conformarsi a tali norme. In particolare, per garantire un elevato grado di equità, onestà e trasparenza sul mercato, le raccomandazioni dovrebbero essere presentate in maniera corretta e in modo da non fuorviare i partecipanti al mercato o il pubblico.
(2)Chiunque produca o diffonda raccomandazioni dovrebbe predisporre disposizioni per assicurare che le informazioni siano presentate in modo corretto e che gli interessi o i conflitti di interesse siano comunicati efficacemente. È altresì opportuno adottare disposizioni supplementari per le categorie di persone che, per loro natura e per le attività che svolgono, comportano in genere rischi maggiori per l'integrità del mercato e la tutela degli investitori. Rientrano in tale categoria: gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione o diffusione di raccomandazioni e le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro, così come le altre persone che propongono decisioni di investimento su strumenti finanziari e che si presentano come dotati di esperienza o di competenza finanziaria ovvero sono così percepiti dai partecipanti al mercato (di seguito «esperti»). Si annoverano nell'elenco non esaustivo degli indicatori utili per individuare tali esperti: la frequenza con cui l'esperto produce raccomandazioni; il numero di persone che danno seguito alle raccomandazioni proposte dall'esperto; la sua storia professionale, verificando anche se abbia prodotto raccomandazioni a titolo professionale in passato; eventualità che le passate raccomandazioni dell'esperto siano state rilanciate da terzi, ad esempio dai media.
(3)È opportuno comunicare l'identità delle persone che producono raccomandazioni, la rispettiva autorità competente, se esiste, e la data e l'ora in cui le raccomandazioni sono state ultimate e successivamente diffuse, in quanto possono essere informazioni preziose per gli investitori ai fini delle decisioni di investimento.
(4)È opportuno divulgare le valutazioni e le metodologie applicate, perché si tratta di informazioni utili per comprendere le raccomandazioni e per determinare in che misura le persone che le producono siano coerenti nelle valutazioni e nelle metodologie adottate. Le raccomandazioni prodotte dalla stessa persona e relative ad imprese dello stesso settore o dello stesso paese dovrebbero dare sistematicamente prova di coerenza su determinati fattori comuni. Gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione di raccomandazioni, le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro e gli esperti dovrebbero pertanto spiegare nella raccomandazione stessa qualsiasi modifica delle valutazioni e metodologie applicate.
(5)Gli interessi delle persone che producono raccomandazioni e i conflitti che ne potrebbero derivare possono influenzare il giudizio che tali persone esprimono nelle loro raccomandazioni. Per consentire una valutazione dell'obiettività e dell'attendibilità delle informazioni, è opportuno comunicare qualsiasi rapporto o circostanza che è ragionevole attendersi possa compromettere la correttezza delle informazioni, compresi gli interessi o i conflitti di interesse della persona che produce la raccomandazione, o di una persona appartenente allo stesso gruppo, nei confronti dello strumento finanziario o dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce direttamente o indirettamente.
(6)Gli interessi o i conflitti di interesse dovrebbero essere comunicati in modo sufficientemente circostanziato da consentire al destinatario della raccomandazione di formarsi un'opinione informata del grado e della natura dell'interesse o del conflitto di interesse. Gli analisti indipendenti, le imprese di investimento, gli enti creditizi, chiunque si occupi come attività principale della produzione di raccomandazioni, le persone fisiche che lavorano per questi soggetti in base a un contratto di lavoro o ad altro e gli esperti dovrebbero comunicare anche se detengono una posizione corta o lunga netta superiore a una data soglia nel capitale azionario emesso dell'emittente al quale la raccomandazione si riferisce. A questo fine tali soggetti dovrebbero calcolare la posizione corta o lunga netta secondo la metodologia di calcolo delle posizioni prevista dal regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
(7)Per garantire la proporzionalità è opportuno consentire alle persone che producono raccomandazioni di adattare, entro i limiti stabiliti dal presente regolamento, le modalità di presentazione corretta e di comunicazione degli interessi o conflitti di interesse, compreso nel caso in cui producano raccomandazioni non scritte diffuse con modalità quali riunioni, manifestazioni o conferenze audio o video ovvero tramite interviste radiofoniche, televisive o via Internet.
(8)Un soggetto diverso dalla persona che le ha prodotte può diffondere le raccomandazioni in forma inalterata, modificata o riassunta. Il modo in cui le persone che le diffondono gestiscono le raccomandazioni può influire considerevolmente sulla valutazione che ne daranno gli investitori. In particolare, l'identità della persona che diffonde la raccomandazione e l'entità delle modifiche apportate alla raccomandazione originaria possono costituire informazioni preziose per gli investitori al momento di adottare la decisione di investimento.
(9)Il fatto che la persona che diffonde la raccomandazione estrapoli solo alcuni elementi della raccomandazione originaria potrebbe rappresentare una modifica sostanziale del relativo contenuto. È opportuno considerare sempre una modifica sostanziale il cambiamento della direzione indicata nella raccomandazione originaria, ad esempio quando la raccomandazione di «acquistare» è trasformata in «mantenere» o «vendere», o viceversa, oppure quando cambia l'obiettivo di prezzo.
(10)Nell'ambito del presente regolamento i dati personali dovrebbero essere trattati conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1466175712619&uri=CELEX:32016R0958