Decisione (UE) 2016/971 del Consiglio del 17 Giugno 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)La dichiarazione ministeriale sul commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, comunemente denominata «accordo sulle tecnologie dell'informazione» (Information Technology Agreement — «ITA»), è stata adottata a Singapore il 13 dicembre 1996. Il punto 3 dell'allegato dell'ITA precisa che i partecipanti debbano riunirsi periodicamente sotto l'egida del Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al fine di rivedere i prodotti contemplati con l'obiettivo di convenire, mediante consenso, sull'opportunità di modificare negli allegati di tale allegato per aggiungere ulteriori prodotti alla luce degli sviluppi tecnologici, delle esperienze acquisite in materia di concessioni tariffarie o di avvenute modifiche della nomenclatura del sistema armonizzato.

(2)L'8 luglio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una revisione dell'ITA al fine dell'ampliamento dell'ambito dei prodotti contemplati per tener conto degli sviluppi e della convergenza tecnologici.

(3)I negoziati per l'ampliamento dell'ITA sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale istituito ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 3, del trattato.

(4)Il 28 luglio 2015 i partecipanti ai negoziati hanno formulato una dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione («dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA»), che registra i risultati dei negoziati.

(5)Nel corso della 10a conferenza ministeriale dell'OMC, tenutasi a Nairobi dal 15 al 18 dicembre 2015, i partecipanti ai negoziati hanno formulato il 16 dicembre 2015 una dichiarazione ministeriale sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (WT/MIN 15/25) («dichiarazione ministeriale»), che approva e apre all'accettazione la dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA a norma del punto 9 della stessa. La dichiarazione ministeriale registra altresì l'assenso dei partecipanti ai negoziati ai progetti di elenco presentati da ciascuno di essi a norma del punto 5 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117.

(6)L'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA dovrebbe essere approvato a nome dell'Unione, insieme all'elenco dell'Unione e agli elenchi presentati dagli altri partecipanti ai negoziati, inclusi nel documento dell'OMC G/MA/W/117.

(7)A norma della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA, l'Unione dovrebbe presentare all'OMC le necessarie modifiche al suo elenco allegato all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli elenchi presentati a norma del punto 5 della stessa sono approvati a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA e gli allegati della stessa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a presentare all'Organizzazione mondiale del commercio le necessarie modifiche all'elenco dell'Unione allegato al GATT 1994, quali figuranti nell'elenco dell'Unione CLXXIII (G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione di cui al punto 9 della dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA (2).

Articolo 4

La dichiarazione sull'ampliamento dell'ITA non può essere intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo,il 17 Giugno 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

J.R.V.A.DIJSSELBLOEM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0971

 

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