Regolamento Delegato (UE) 2016/908 della Commissione del 26 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)La specificazione di criteri, procedure e requisiti comuni dovrebbe favorire lo sviluppo di disposizioni uniformi in materia di prassi di mercato ammesse, migliorare la chiarezza del regime giuridico nel cui quadro tali prassi sono consentite e promuovere la condotta corretta ed efficiente dei partecipanti al mercato. Dovrebbe inoltre servire a rafforzare sia il regolare funzionamento del mercato che la sua integrità.

(2)Per garantire che le prassi di mercato ammesse non compromettano l'innovazione e lo sviluppo dinamico e continuo dei mercati finanziari, le autorità competenti non dovrebbero automaticamente considerare inammissibili le tendenze di mercato nuove o emergenti che potrebbero condurre a nuove prassi di mercato. Le autorità competenti dovrebbero invece valutare se tali prassi di mercato sono conformi ai criteri fissati nel presente regolamento e nel regolamento (UE) n. 596/2014.

(3)Le prassi di mercato ammesse dovrebbero essere eseguite secondo modalità che garantiscono l'integrità del mercato e la tutela degli investitori senza creare rischi per gli altri partecipanti al mercato e per altri mercati collegati. Di conseguenza, è opportuno tenere in debita considerazione la trasparenza e le condizioni che disciplinano le prassi di mercato proposte ai fini della loro designazione come prassi di mercato ammesse. Nel valutare il livello di trasparenza riguardo sia al pubblico che alle autorità competenti delle prassi proposte in quanto prassi di mercato ammesse, le autorità competenti dovrebbero analizzare le varie fasi dell'esecuzione delle potenziali prassi di mercato ammesse. Di conseguenza, è anche opportuno stabilire norme specifiche di trasparenza per le varie fasi, vale a dire prima che una prassi di mercato ammessa sia eseguita dai partecipanti al mercato, durante la sua esecuzione e quando i partecipanti al mercato cessano di eseguirla.

(4)Le prassi di mercato che possono essere istituite dalle autorità competenti come prassi di mercato ammesse possono essere di tipo e natura differenti. Quando una prassi di mercato è istituita come prassi di mercato ammessa, l'autorità competente dovrebbe valutare la frequenza alla quale tutte le persone che la eseguiranno devono pubblicare le informazioni necessarie e dovrebbe garantire che tale frequenza sia adattata e appropriata alla prassi di mercato in questione. La frequenza delle pubblicazioni dovrebbe conciliare la necessità di informare il pubblico con l'obbligo di fornire all'autorità competente informazioni per il monitoraggio continuo, tenendo conto dell'onere che la pubblicazione periodica di informazioni comporta per coloro che eseguono la prassi di mercato ammessa. Inoltre, in sede di valutazione della prassi di mercato che può essere eseguita al di fuori di una sede di negoziazione, le autorità competenti dovrebbero considerare se è soddisfatto il requisito relativo a un grado di trasparenza sostanziale rispetto al mercato.

(5)Le autorità competenti che hanno ammesso una prassi di mercato dovrebbero assicurarne un monitoraggio adeguato e svolgerlo con la dovuta cura e attenzione. Pertanto, coloro che eseguono la prassi di mercato dovrebbero sottostare all'obbligo di tenere registrazioni sufficienti di tutte le operazioni e di tutti gli ordini eseguiti in modo da consentire alle autorità competenti di svolgere i loro compiti di vigilanza e di effettuare gli interventi di applicazione delle norme previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014. È inoltre di fondamentale importanza che l'attività di esecuzione delle prassi di mercato possa essere distinta dalle altre attività di negoziazione svolte per conto proprio o per conto dei clienti. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso una contabilità separata.

(6)Lo status dell'entità che esegue la prassi di mercato ammessa è un elemento specifico di cui tenere conto, in particolare quando l'entità agisca in nome o per conto di un'altra persona che è il beneficiario diretto della prassi di mercato. Le autorità competenti dovrebbero valutare se il fatto di essere una persona sottoposta a vigilanza sia un elemento importante per l'accettazione delle specifiche prassi di mercato in questione.

(7)Nel valutare l'impatto che le prassi di mercato proposte per essere designate prassi di mercato ammesse hanno sulla liquidità e sull'efficienza del mercato, le autorità competenti dovrebbero considerarne l'obiettivo; per esempio, in una particolare circostanza, l'obiettivo può essere promuovere la regolare negoziazione di strumenti finanziari illiquidi allo scopo di evitare la compressione abusiva del mercato (abusive squeeze), oppure pubblicare quotazioni se sussiste il rischio di non avere controparti per una negoziazione, o ancora facilitare operazioni regolari quando un partecipante ha una posizione dominante. In relazione al prezzo, gli obiettivi potrebbero consistere anche nel ridurre al minimo le fluttuazioni dei prezzi dovute a differenziali eccessivi e limitare l'offerta o la domanda di uno strumento finanziario senza compromettere la tendenza di mercato, garantire la trasparenza dei prezzi o agevolare la corretta valutazione dei prezzi nei mercati in cui le negoziazioni sono prevalentemente svolte al di fuori di una sede di negoziazione.

(8)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1465560742393&uri=CELEX:32016R0908

 

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