Regolamento Delegato (UE) 2016/909 della Commissione del 1° Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione è tenuta a adottare un regolamento delegato che disponga la presentazione su base permanente dei dati di riferimento che identificano gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 596/2014 impone invece alle sedi di negoziazione di notificare alle rispettive autorità competenti le informazioni sugli strumenti finanziari solo due volte: quando è chiesta l'ammissione alla negoziazione dello strumento, quando è ammesso alla negoziazione o quando è negoziato e, successivamente, quando cessa di essere negoziato o ammesso alla negoziazione. Fatti salvi i diversi obblighi di segnalazione imposti dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dal regolamento delegato previsto dal regolamento (UE) n. 600/2014, per alleviare l'onere amministrativo a carico dei soggetti tenuti a rispettarli è opportuno allineare gli obblighi di segnalazione previsti dal presente regolamento a quelli previsti da detto regolamento delegato.

(2)Per consentire un uso efficace ed efficiente dell'elenco delle notifiche degli strumenti finanziari, le sedi di negoziazione dovrebbero trasmettere notifiche degli strumenti finanziari complete ed accurate. Per lo stesso motivo le autorità competenti dovrebbero monitorare e verificare la completezza e l'accuratezza delle notifiche di strumenti finanziari ricevute dalle sedi di negoziazione e informare prontamente la sede di negoziazione qualora vi riscontrino lacune o imprecisioni. Analogamente, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe monitorare e verificare la completezza e l'accuratezza delle notifiche ricevute dalle autorità competenti e informare prontamente l'autorità competente qualora vi riscontri lacune o imprecisioni.

(3)Per favorire un uso e uno scambio efficienti dei dati, l'ESMA dovrebbe pubblicare l'elenco delle notifiche degli strumenti finanziari in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.

(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 include tutte le informazioni pertinenti allo strumento tra quelle elencate nella tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.L'autorità competente monitora e verifica, con procedura automatizzata, se la notifica ricevuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conforme ai requisiti previsti all'articolo 1 del presente regolamento e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione (4).

2.Il gestore della sede di negoziazione è informato prontamente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.

3.L'autorità competente trasmette all'ESMA, con procedura automatizzata, la notifica completa ed accurata dello strumento finanziario in conformità all'articolo 1.

Il giorno successivo al ricevimento della notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'ESMA riunisce, con procedura automatizzata, le notifiche ricevute da ciascuna autorità competente.

4.L'ESMA monitora e verifica, con procedura automatizzata, la completezza e l'accuratezza della notifica inviata dall'autorità competente e la relativa conformità ai criteri e al formato indicati nella tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378.

5.L'ESMA informa prontamente l'autorità competente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.

6.L'ESMA pubblica sul proprio sito web, con procedura automatizzata, l'elenco completo delle notifiche in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Marzo 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1465560742393&uri=CELEX:32016R0909

 

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