Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (1) («accordo»), è stato firmato a Lussemburgo il 17 giugno 2002 ed è entrato in vigore il 1o aprile 2006
(2)La Repubblica di Croazia è diventata uno Stato membro dell'Unione europea il 1o luglio 2013.
(3)A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia, l'adesione di tale Stato all'accordo deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo concluso tra il Consiglio, che agisce a nome dell'Unione e che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e la Repubblica libanese.
(4)Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica libanese. I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo allegato alla presente decisione.
(5)L'articolo 7 del protocollo prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.
(6)È opportuno che il protocollo sia firmato con riserva della sua conclusione in data successiva e applicato in via provvisoria,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva di conclusione del protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato in via provvisoria, conformemente al suo articolo 7, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles,il 4 Marzo 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
S.A.M.DIJKSMA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0859