Regolamento Delegato (UE) 2016/861 della Commissione del 18 Febbraio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 94, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2), in particolare l'articolo 329, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 329, paragrafo 3, l'articolo 352, paragrafo 6, terzo comma, e l'articolo 358, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 prevedono che l'Autorità bancaria europea (ABE) elabori una serie di metodi per riflettere nei requisiti di fondi propri degli enti gli altri rischi diversi dal rischio delta in misura proporzionale all'entità e alla complessità delle attività degli enti in opzioni e warrants. Conseguentemente l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione (3).

(2)Il quadro di vigilanza prudenziale istituito dalla direttiva 2013/36/UE richiede che tutti gli enti identifichino tutti i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente. Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, l'ABE ha elaborato a tale proposito progetti di norme tecniche di regolamentazione che la Commissione ha approvato e adottato con il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione (4).

(3)Il regolamento delegato (UE) n. 528/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 contengono alcuni errori che devono essere rettificati.

(4)Ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 528/2014, il metodo semplificato dovrebbe essere applicato soltanto dagli enti che si limitano esclusivamente ad acquistare opzioni e warrants, senza però che tali enti siano obbligati ad applicare questo metodo. Pertanto è opportuno rettificare la formulazione dell'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014, che obbliga detti enti a utilizzare il metodo semplificato e non impedisce ad altri enti di utilizzare anch'essi questo metodo.

(5)L'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 dovrebbe essere opportunamente modificato per indicare qualsiasi membro del personale la cui remunerazione totale lo colloca nella stessa fascia retributiva dei membri dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio come «soggetti che assumono rischi sostanziali», ossia coloro le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

(6)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(7)L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulla versione originaria dei progetti di norme tecniche di regolamentazione rettificati dal presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(8)Al fine di garantire la corretta applicazione delle norme tecniche di regolamentazione il prima possibile, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 528/2014

L'articolo 2 del regolamento delegato (UE) n. 528/2014 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Solo gli enti che si limitano ad acquistare opzioni e warrants possono utilizzare il metodo semplificato.»

Articolo 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 604/2014

All'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o ad un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, punti 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14)».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 18 Febbraio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0861

 

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