Regolamento (UE) 2016/867 della Banca Centrale europea del 18 Maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13).

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 5,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1 e 34.1,

visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea (2),

considerando quanto segue:

(1)I dati granulari sul credito e sul rischio di credito (di seguito, «i dati sul credito») includono informazioni dettagliate e individuali su strumenti che sono fonte di rischio di credito per istituti di deposito, società finanziarie diverse dagli istituti di deposito o società veicolo per la gestione delle attività, soggetti che sono tutti attivi nell'erogazione di credito su scala significativa. Tali informazioni dettagliate sono necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Eurosistema, del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Comitato europeo per il rischio sistemico, compiti che includono l'analisi della politica monetaria e le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la sorveglianza in materia di stabilità finanziaria e la politica e la ricerca in ambito macroprudenziale. I dati saranno utili anche ai fini di vigilanza bancaria nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).

(2)L'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «lo Statuto del SEBC») specifica che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. L'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 2533/98 impone alla BCE di precisare quali siano gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione nell'ambito delle categorie di operatori soggetti ad obblighi di segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare, parzialmente o totalmente, determinate categorie di soggetti dichiaranti dagli obblighi di segnalazione statistica.

(3)I dati sul credito contribuiranno in misura sostanziale a migliorare le statistiche del SEBC esistenti e a svilupparne di nuove, nella misura in cui forniscono disaggregazioni e dettagli importanti che non sono disponibili dalle fonti di dati attualmente utilizzate, come informazioni sulla struttura e i modelli di rischio del credito concesso dal settore finanziario. Per esempio, i dati sul credito contribuiranno in maniera significativa a migliorare la qualità delle statistiche su: a) i prestiti secondo la dimensione delle imprese, una caratteristica essenziale per valutare e monitorare l'erogazione del credito a piccole e medie imprese; b) le linee di credito suddivise per settore di controparte; c) i prestiti alle società non finanziarie suddivisi per attività economica; d) i prestiti garantiti da beni immobili, ed e) i prestiti transfrontalieri e i redditi connessi come parte delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(4)La disponibilità di dati sul credito migliorerà la fruibilità delle informazioni attualmente raccolte, a livello micro, sulle statistiche relative alle emissioni e alla disponibilità di titoli, e contribuirà al monitoraggio e al rafforzamento dell'integrazione e della stabilità finanziaria nell'Unione. Infine, i dati sul credito relativi alle filiali residenti al di fuori dell'area dell'euro e le cui sedi principali risiedono in uno Stato membro dichiarante sono importanti per l'assolvimento dei compiti del SEBC, in particolare per quanto riguarda l'analisi della politica monetaria e la stabilità finanziaria. Inoltre, i dati possono supportare i compiti di vigilanza macroprudenziale come le analisi sulla stabilità finanziaria, le valutazioni dei rischi e le prove di stress. Il paragrafo 1, lettera d) e il paragrafo 4 bis dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98 ora permettono in modo specifico l'utilizzo dei dati statistici raccolti ai sensi dell'articolo 5 dello statuto del SEBC a fini di vigilanza.

(5)Un insieme completo di dati sul credito, armonizzati e analitici, dovrebbe minimizzare l'onere di segnalazione migliorando la stabilità degli obblighi di segnalazione nel tempo. Ciò è importante perché l'introduzione di modifiche nei sistemi altamente automatizzati per l'elaborazione di dati dei soggetti dichiaranti può essere molto costosa. L'insieme armonizzato di dati sul credito fornirà maggiori dettagli, riducendo così al minimo la necessità di presentare richieste aggiuntive ai soggetti dichiaranti.

(6)La decisione BCE/2014/6 (3) istituisce la procedura per elaborare un quadro a lungo termine per la raccolta di dati granulari sul credito basato su obblighi armonizzati di segnalazione statistica alla BCE. Essa mira all'introduzione di: (a) set nazionali di dati granulari sul credito gestiti da tutte le BCN dell'Eurosistema in conformità a requisiti minimi comuni, e (b) una banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (di seguito, «AnaCredit») condivisa tra i membri dell'Eurosistema e comprensiva di dati in entrata da tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.

(7)La raccomandazione BCE/2014/7 (4) invita le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, ma che si preparano a partecipare al quadro a lungo termine, ad applicare le disposizioni della decisione BCE/2014/6. L'utilizzo di AnaCredit dovrebbe essere aperto, su base volontaria, agli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, in particolare a quelli partecipanti all'MVU, al fine di estenderne la portata geografica e di dati ed accrescere il livello di armonizzazione nell'Unione.

(8)Mentre le misure preparatorie ai sensi della decisione BCE/2014/6 miravano a definire «un nucleo centrale di serie armonizzate di dati granulari sul credito che le BCN sono tenute a fornire alla BCE nel lungo termine», i risultati della procedura di valutazione dei costi e dei benefici hanno evidenziato dei requisiti utente molto rigorosi, sottolineando la necessità di avere non soltanto un «nucleo centrale di serie di dati», ma anche un elenco completo degli attributi e delle misure dei dati che caratterizzano gli strumenti che generano rischio di credito per gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione. In aggiunta, la migliore armonizzazione che ne consegue dovrebbe aumentare la comparabilità dei dati tra i paesi e gli enti, assicurando in tal modo una accresciuta qualità dei dati per l'analisi.

(9)AnaCredit mira a fornire, congiuntamente ad altri quadri statistici che raccolgono informazioni granulari, una visione analitica del rischio di credito dei soggetti dichiaranti, indipendentemente dallo strumento finanziario, dalla tipologia dell'esposizione o dalla classificazione contabile. A tale proposito, gli obblighi del presente regolamento sono diretti ad assicurare che i soggetti dichiaranti segnalino alle BCN un insieme comune di informazioni armonizzate.

(10)AnaCredit dovrebbe essere istituito in fasi, in quanto la significativa eterogeneità tra i Paesi partecipanti nelle modalità attuali di raccolta dei dati sul credito può essere armonizzata solo in modo graduale. Questo approccio articolato in fasi tiene conto inoltre del tempo necessario ai soggetti dichiaranti per adeguarsi ai vari obblighi in materia di dati. Nel complesso, l'ambito di applicazione e i contenuti dei dati da raccogliere nel corso delle varie fasi dovrebbero essere definiti al più presto in modo da consentire ai soggetti dichiaranti di prepararsi all'utilizzo di una serie armonizzata di concetti e definizioni. Pertanto, il Consiglio direttivo assumerà le proprie decisioni rispetto a ogni fase successiva con almeno due anni di anticipo rispetto all'attuazione. Al fine di minimizzare i costi e il carico di lavoro per i soggetti dichiaranti, si esaminerà la possibilità di fornire informazioni relative ai prestiti immobiliari sulla base di tecniche di campionamento in una fase successiva.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0867

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
19949
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89300522
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.17.154.144