Decisione (UE) 2016/834 del Consiglio del 20 Maggio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2013/521/UE del Consiglio, del 7 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (1),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (2) («accordo») è entrato in vigore il 1o dicembre 2014.

(2)L'articolo 10 dell'accordo dispone che sia istituito dalle parti un comitato misto di esperti («comitato»).

(3)A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato deve adottare il proprio regolamento interno. Il regolamento interno è necessario per organizzare i lavori del comitato, a cui è stato assegnato l'incarico di gestire l'accordo e di controllarne l'applicazione.

(4)È opportuno pertanto definire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1.La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2.I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 20 Maggio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

K.H.D.M.DIJKHOFF

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0834

 

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