La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
visto il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3), in particolare l'articolo 14 e l'articolo 16, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione (4), l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è disponibile fino al 30 settembre 2016.
(2)Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 25 maggio 2016 a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 risulta che il quantitativo totale di latte scremato in polvere conferito all'intervento a prezzo fisso dal 1o gennaio 2016 ha superato il limite di 218 000 tonnellate fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016, fissare un coefficiente di attribuzione per i quantitativi offerti agli organismi di intervento degli Stati membri il 24 maggio 2016 e respingere le offerte ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2016.
(3)A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il latte scremato in polvere conferito all'intervento deve essere confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg netti. Occorre pertanto che i quantitativi di latte scremato in polvere conferiti all'intervento a cui è stato applicato un coefficiente di attribuzione siano arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.
(4)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 deve essere aperta una gara permanente per il latte scremato in polvere per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.
(5)Il titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione apre gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara.
(6)A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte.
(7)A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare il termine entro il quale gli organismi di intervento comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.
(8)Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).
(9)Poiché gli organismi di intervento sono tenuti ad informare gli offerenti subito dopo la pubblicazione del presente regolamento in merito alla sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso e al coefficiente di attribuzione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Sospensione degli acquisti all'intervento a prezzo fisso
1.Gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono sospesi per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016.
Il quantitativo totale delle offerte di latte scremato in polvere destinato all'intervento che gli organismi di intervento degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun offerente il 24 maggio 2016 è accettato, moltiplicato per un coefficiente di attribuzione del 10,4707 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.
2.Le offerte a prezzo fisso ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 25 maggio 2016 e fino al 30 settembre 2016 sono respinte.
Articolo 2
Apertura della procedura di gara
Sono aperti, fino al 30 settembre 2016, gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere mediante gara, oltre il limite fissato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1370/2013, alle condizioni stabilite al titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e nel presente regolamento.
Articolo 3
Presentazione delle offerte
1.Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 7 giugno 2016 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).
Il termine di presentazione delle offerte per le successive gare parziali è fissato al primo e al terzo martedì del mese alle ore 12:00 (ora di Bruxelles).
Se il martedì di cui trattasi coincide con un giorno festivo, il termine scade alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) del giorno lavorativo precedente.
2.Le offerte sono presentate agli organismi d'intervento riconosciuti dagli Stati membri (6).
Articolo 4
Comunicazione alla Commissione
La comunicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 è effettuata entro le ore 16:00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 3 del presente regolamento, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.
In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ricevibile entro i termini di cui al primo comma, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 25 Maggio 2016
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Jerzy PLEWA
Direttore Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0826