Il Comitato esecutivo della Banca Centrale europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,
considerando quanto segue:
(1)L'Indirizzo (UE) 2016/579 della Banca centrale europea (BCE/2016/6) (1), ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 (2) al fine di chiarire le modalità con le quali le banche centrali nazionali (BCN) forniscono servizi di auto-collateralizzazione e di regolamento in moneta di banca centrale. Tali chiarimenti conseguono alle modifiche introdotte dall'Indirizzo (UE) 2015/930 della Banca centrale europea (BCE/2015/15) (3) che ha modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 introducendo conti in contanti dedicati e servizi di autocollateralizzazione in relazione al funzionamento di TARGET2-Securities (T2S).
(2)L'indirizzo (UE) 2015/579 (BCE/2016/6) ha anche modificato l'Indirizzo BCE/2012/27 sotto diversi profili, quali il trattamento dei partecipanti a TARGET2 sottoposti a risoluzione dal punto di vista della loro partecipazione a TARGET2.
(3)Per rispecchiare le suddette modifiche all'Indirizzo BCE/2012/27, la Decisione BCE/2007/7 (4), relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE dovrebbe essere modificata di conseguenza,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Modifiche
Gli allegati I e II alla Decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità all'allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 16 Maggio 2016.
Fatto a Francoforte sul Meno,il 26 aprile 2016
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0009