Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 Maggio 2016.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 88,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Europol è stato istituito con decisione 2009/371/GAI del Consiglio (2) come entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione, diretta a sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri. La decisione 2009/371/GAI ha sostituito la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) (3).

(2)L'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che la disciplina applicabile a Europol sia stabilita mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Dispone altresì che siano fissate le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali, alle condizioni di cui all'articolo 12, lettera c), del trattato sull'Unione europea (TUE) e all'articolo 9 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE («protocollo n. 1»), al fine di rafforzare la legittimità democratica e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini dell'Unione. È pertanto opportuno sostituire la decisione 2009/371/GAI con un regolamento che fissi, tra l'altro, le modalità del controllo parlamentare.

(3)Il «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (4) ha invitato Europol a evolversi e diventare il punto nodale dello scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, un fornitore di servizi e una piattaforma per i servizi di applicazione della legge. A tal fine, come emerso da una valutazione del funzionamento di Europol, è necessario potenziare ulteriormente l'efficacia di Europol sul piano operativo.

(4)Le reti criminali e terroristiche su larga scala rappresentano una grave minaccia per la sicurezza interna dell'Unione nonché per la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei suoi cittadini. Le valutazioni della minaccia disponibili evidenziano che i gruppi criminali si dedicano sempre più a una pluralità di attività illecite e sempre più spesso a livello transfrontaliero. Le autorità di contrasto nazionali hanno pertanto bisogno di cooperare più strettamente con le loro omologhe degli altri Stati membri. In questo contesto è necessario provvedere affinché Europol possa sostenere meglio gli Stati membri nella prevenzione, analisi e indagine delle attività criminali a livello di Unione. Tale necessità è stata ribadita altresì nella valutazione della decisione 2009/371/GAI.

(5)Il presente regolamento è volto a modificare e ampliare le disposizioni della decisione 2009/371/GAI e delle decisioni 2009/934/GAI (5), 2009/935/GAI (6), 2009/936/GAI (7) e 2009/968/GAI (8) del Consiglio, che danno attuazione alla decisione 2009/371/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, a fini di chiarezza, tali decisioni siano sostituite integralmente in relazione agli Stati membri vincolati dal presente regolamento. È opportuno che l'agenzia Europol istituita con il presente regolamento sostituisca e assuma le funzioni dell'ufficio Europol istituito con la decisione 2009/371/GAI, che pertanto dovrebbe essere abrogata.

(6)Poiché la criminalità grave spesso opera attraverso le frontiere interne, è opportuno che Europol sostenga e potenzi le azioni degli Stati membri e la reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri. Considerato che il terrorismo è una delle minacce più gravi per la sicurezza dell'Unione, Europol dovrebbe aiutare gli Stati membri a far fronte alle sfide comuni poste da questo fenomeno. In quanto agenzia di contrasto dell'Unione, è inoltre opportuno che Europol sostenga e potenzi l'azione e la cooperazione per combattere le forme di criminalità che ledono gli interessi dell'Unione. Tra le forme di criminalità di competenza di Europol, la criminalità organizzata continuerà a rientrare nell'ambito degli obiettivi principali di Europol, dal momento che richiede altresì un approccio comune degli Stati membri per via della sua portata, del suo peso e delle sue conseguenze. È opportuno che Europol fornisca altresì sostegno nella prevenzione e nella lotta contro i reati connessi che sono commessi al fine di procurarsi i mezzi per perpetrare atti per i quali Europol è competente o di agevolare o perpetrare tali atti o di assicurare l'impunità ai loro autori.

(7)Europol dovrebbe fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per aiutare il Consiglio e la Commissione a stabilire le priorità strategiche e operative dell'Unione per la lotta alla criminalità e ad assicurare l'attuazione operativa di tali priorità. Su richiesta della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (9), Europol dovrebbe altresì effettuare analisi dei rischi, anche riguardanti la criminalità organizzata, nella misura in cui tali fattori possano minare l'applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Inoltre, su richiesta, ove opportuno, del Consiglio o della Commissione, Europol dovrebbe fornire analisi strategiche e valutazioni della minaccia per contribuire alla valutazione degli Stati candidati all'adesione all'Unione.

(8)Gli attacchi contro sistemi di informazione ai danni di organismi dell'Unione o di due o più Stati membri rappresentano una crescente minaccia nell'Unione, in particolare in considerazione della rapidità e dell'impatto degli stessi nonché della difficoltà ad individuarne la fonte. Nel quadro dell'esame di richieste di Europol di avviare un'indagine su un grave attacco di sospetta origine criminale contro sistemi di informazione perpetrato ai danni di organismi dell'Unione o di due o più Stati membri, gli Stati membri dovrebbero rispondere senza indugio a Europol, tenuto conto del fatto che la rapidità della risposta è un fattore chiave per contrastare efficacemente la criminalità informatica.

(9)Vista l'importanza della cooperazione tra agenzie, è opportuno che Europol ed Eurojust provvedano a che siano stabilite le necessarie disposizioni per ottimizzare la loro cooperazione operativa, tenendo in debito conto la rispettiva missione e il rispettivo mandato e gli interessi degli Stati membri. In particolare, Europol ed Eurojust dovrebbero tenersi reciprocamente informate sulle attività che comportino il finanziamento di squadre investigative comuni.

(10)In caso di costituzione di una squadra investigativa comune, il relativo accordo dovrebbe stabilire le condizioni di partecipazione alla stessa da parte di personale Europol. Europol dovrebbe tenere un registro relativo alla sua partecipazione alle squadre investigative comuni intese a combattere le attività criminali rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0794

 

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