Decisione (UE) 2016/817 del Consiglio del 17 Maggio 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 (2), relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («accordo di partenariato»). L'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato giunge a scadenza il 31 dicembre 2015.

(2)Il Consiglio ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato («protocollo»), che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria.

(3)Il protocollo è stato firmato in conformità della decisione (UE) 2015/2013 (3) ed è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016.

(4)L'accordo di partenariato istituisce, all'articolo 10, una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo di partenariato e di assicurarne l'esecuzione. Inoltre, in conformità del protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, subordinatamente a specifiche condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(5)È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo») (4).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata, in sede di commissione mista, ad approvare le modifiche del protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,il 17 Maggio 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

M.H.P.VAN DAM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0817

 

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