Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il 28 giugno 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 753/2007 (2), relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («accordo di partenariato»). L'attuale protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato giunge a scadenza il 31 dicembre 2015.
(2)Il Consiglio ha negoziato con il governo della Danimarca e il governo della Groenlandia un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato («protocollo»), che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria.
(3)Il protocollo è stato firmato in conformità della decisione (UE) 2015/2013 (3) ed è applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2016.
(4)L'accordo di partenariato istituisce, all'articolo 10, una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo di partenariato e di assicurarne l'esecuzione. Inoltre, in conformità del protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di facilitare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, subordinatamente a specifiche condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.
(5)È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro («protocollo») (4).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15 del protocollo.
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata, in sede di commissione mista, ad approvare le modifiche del protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 17 Maggio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M.H.P.VAN DAM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0817