Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1).
(2)L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 4 aprile 2001 (2).
(3)Le parti del protocollo hanno avviato i negoziati nel 2009, ampliandone l'ambito di applicazione nel 2010, al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dei valori limite di emissione per affrontare alla fonte la produzione di emissioni di inquinanti atmosferici.
(4)Nel 2012 le parti presenti alla trentunesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2012/5 e 2012/6 che emendano il protocollo.
(5)Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/6 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo.
(6)Gli emendamenti figuranti nella decisione 2012/5 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo.
(7)L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compresa la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(8)Gli emendamenti del protocollo che figurano nella decisone 2012/5 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione,
ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.
Il testo degli emendamenti del protocollo figuranti nell'allegato della decisione 2012/5 dell'organo esecutivo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 21 Aprile 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
G.A.VAN DER STEUR
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0768