Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione è parte della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione nel 1981 (1).
(2)L'Unione è parte del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo»), a seguito della sua approvazione il 19 febbraio 2004 (2).
(3)Le parti del protocollo hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle sostanze in questione e i valori limite di emissione applicabili a taluni inceneritori di rifiuti.
(4)Nel 2009 le parti presenti alla ventisettesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2009/1, 2009/2 e 2009/3 che emendano il protocollo.
(5)Gli emendamenti figuranti nella decisione 2009/3 sono entrati in vigore e sono divenuti effettivi sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del protocollo.
(6)Gli emendamenti figuranti nelle decisioni 2009/1 e 2009/2 richiedono l'accettazione delle parti del protocollo a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo.
(7)L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dagli emendamenti del protocollo, compreso il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
(8)Gli emendamenti del protocollo di cui alle decisioni 2009/1 e 2009/2 dovrebbero pertanto essere accettati a nome dell'Unione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Gli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti («protocollo») sono accettati a nome dell'Unione.
I testi degli emendamenti del protocollo figuranti nell'articolo 1 della decisione 2009/1 e nell'articolo 1 della decisione 2009/2 dell'organo esecutivo della convenzione sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone legittimate a depositare, a nome dell'Unione, nelle materie rientranti nella competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo (4).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 21 Aprile 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
G.A.VAN DER STEUR
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0769