Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/770 della Commissione del 14 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (2),

considerando quanto segue:

(1)Al fine di assicurare che le informazioni comunicate dagli Stati membri siano trasmesse in modo uniforme, è opportuno creare un formato comune destinato ad essere utilizzato dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi di comunicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012.

(2)È opportuno specificare i periodi di riferimento esatti per garantire chiarezza e coerenza visto che il regolamento (UE) n. 649/2012 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni concernenti lo svolgimento delle procedure ogni tre anni,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il formato comune per la comunicazione, da parte degli Stati membri delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La prima relazione sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016. Le relazioni seguenti riguarderanno i trienni successivi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 14 Aprile 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0770

 

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