visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 75, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera g), e l'articolo 147, paragrafo 3, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (2), le pratiche enologiche autorizzate sono stabilite nell'allegato I A di tale regolamento. L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ha adottato tre nuove pratiche enologiche, riguardanti l'utilizzazione di attivatori della fermentazione malolattica, il trattamento del vino mediante glutatione e il trattamento del mosto mediante glutatione. Allo scopo di tener conto del progresso tecnico e di fornire ai produttori dell'Unione le stesse possibilità offerte ai produttori dei paesi terzi, è opportuno autorizzare queste nuove pratiche enologiche nell'Unione in base alle condizioni d'uso definite dall'OIV.
(2)Conformemente all'articolo 80, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1308/2013, nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione tiene conto della protezione della salute pubblica.
(3)Il glutatione è utilizzato per le sue proprietà antiossidanti e rimane attivo nel prodotto finale; è quindi utilizzato come additivo alimentare. Tuttavia, attualmente non figura nell'elenco UE degli additivi alimentari di cui è autorizzato l'uso negli alimenti cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Di conseguenza, il trattamento del vino mediante glutatione e il trattamento del mosto mediante glutatione non possono essere autorizzati come nuove pratiche enologiche nell'Unione fino a quando il glutatione non sarà incluso nell'elenco UE degli additivi alimentari sulla base di un parere positivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare per quanto riguarda il glutatione, come stabilito all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
L'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,l'11 Marzo 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0765