Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione del 28 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)In forza del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.

(2)La decisione 2003/812/CE della Commissione (3) stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (4). Tra detti elenchi figura un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di gelatina destinata al consumo umano. Non vi è tuttavia alcun elenco relativo al collagene o a materie prime per la produzione di gelatina e di collagene destinati al consumo umano. È opportuno redigere siffatti elenchi.

(3)Conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), gli operatori del settore alimentare che importano prodotti di origine animale provvedono affinché i documenti che accompagnano una partita soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004. Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione (6) stabilisce modelli di certificati per le importazioni di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Tali modelli di certificati contengono riferimenti alla normativa precedente che sono divenuti obsoleti e necessitano di essere aggiornati.

(4)I paesi terzi, le parti di paesi terzi e i territori elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE della Commissione (7), nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (8), nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (9) oppure nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (10) ottemperano alle prescrizioni dell'Unione per quanto riguarda le importazioni di carni fresche e di taluni prodotti della pesca. Tali elenchi potrebbero essere usati anche per le importazioni di materie prime per la produzione di gelatina e di collagene. Tuttavia, nel caso in cui tali materie prime siano state sottoposte a determinati trattamenti secondo quanto disposto nell'allegato III, sezioni XIV e XV, del regolamento (CE) n. 853/2004, dovrebbero applicarsi prescrizioni meno rigorose.

(5)Le materie prime per la produzione di gelatina e di collagene, trattate o meno, introdotte nell'Unione in transito verso un paese terzo presentano un rischio trascurabile per la salute pubblica. Tali materie prime, anche quando siano trattate, dovrebbero tuttavia ottemperare alle pertinenti prescrizioni di polizia sanitaria. Dovrebbe pertanto essere compilato un elenco di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori e dovrebbero essere definiti i modelli dei certificati per il transito e il magazzinaggio prima del transito di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene.

(6)In considerazione della situazione geografica di Kaliningrad, condizioni specifiche di polizia sanitaria dovrebbero essere stabilite per il transito attraverso l'Unione di partite di materie prime e di materie prime trattate per la produzione di gelatina o di collagene da e verso la Russia, che riguardano unicamente il transito attraverso la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

(7)Per motivi di chiarezza e di semplificazione della legislazione dell'Unione, e fatta salva la decisione 2003/863/CE della Commissione (11), gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano l'introduzione di cosce di rana, lumache, gelatina, collagene, materie prime e materie prime trattate per la produzione di gelatina e di collagene e di miele, pappa reale e altri prodotti dell'apicoltura destinati al consumo umano, nonché i modelli di certificati per tali prodotti, dovrebbero figurare in un allegato del presente regolamento. I corrispondenti certificati esistenti dovrebbero pertanto essere soppressi dall'allegato VI del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(8)Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono state inserite prescrizioni specifiche al fine di garantire la sicurezza di taluni prodotti altamente raffinati di origine animale. È quindi opportuno redigere l'elenco di paesi terzi da cui tali prodotti possono essere importati e definire un modello di certificato per tali prodotti.

(9)Poiché gli elenchi di paesi terzi, parti di paesi terzi e territori dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti a base di carne di selvaggina di allevamento da pelo e di selvaggina di allevamento da piuma e della carne dei leporidi (conigli e lepri) e dei relativi prodotti a base di carne sono stati stabiliti rispettivamente dalla decisione 2007/777/CE della Commissione (12) e dal regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, la decisione 2003/812/CE diventa superflua e dovrebbe essere abrogata.

(10)È opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire agli Stati membri e agli operatori del settore alimentare di adattarsi alle nuove disposizioni del presente regolamento.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_126_R_0003

 

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