La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il 15 dicembre 2014 l'Italia ha rilevato e notificato la presenza di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H5N8. Il focolaio è stato rilevato in un'azienda commerciale di tacchini maschi da ingrasso situata nel comune di Porto Viro in provincia di Rovigo, regione Veneto.
(2)L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (2).
(3)In particolare, le autorità italiane hanno adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e istituito zone di protezione e di sorveglianza a norma della decisione di esecuzione 2014/936/UE della Commissione (3). In questo modo sono riuscite a sventare rapidamente la minaccia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale sono state applicate fino al 16 febbraio 2015 in tutte le aziende tranne l'azienda di allevamento dei tacchini maschi da ingrasso, che le ha applicate fino al 25 febbraio 2015.
(4)Il 23 giugno 2015 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare il virus si sono ripercosse su taluni operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(5)Il 23 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'11 e il 27 gennaio 2016 le autorità italiane hanno precisato la richiesta.
(6)In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, l'immissione dei volatili in aziende di allevamento di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso situate nelle zone di protezione e di sorveglianza è stata ritardata e un'azienda di allevamento di tacchini da riproduzione situata in tali zone non ha potuto produrre uova da cova. Ne è risultata una perdita di produzione di capponi, polli golden, polli standard e tacchini da ingrasso e una perdita di produzione di uova da cova di tacchini da riproduzione durante il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
(7)In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, polli provenienti da diverse aziende situate nella zona di protezione sono stati immediatamente macellati e le carni ottenute sono state sottoposte a trattamento termico conformemente all'articolo 23 della direttiva 2005/94/CE o congelate per agevolare la vendita graduale delle carni di pollame congelate nella zona di protezione. Le perdite dovute alla differenza di valore tra le carni di pollame fresche e le carni di pollame sottoposte a trattamento termico o congelate dovrebbero pertanto essere compensate.
(8)A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno al mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia.
(9)Per evitare rischi di sovracompensazione, occorre fissare un importo forfettario di partecipazione finanziaria ad un livello appropriato per ciascun prodotto.
(10)Le specie interessate sono i polli (capponi, polli golden e polli standard) e tacchini (maschi e femmine) da carne, le uova da cova di tacchino e le carni di pollo trattate termicamente o congelate.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_126_R_0004