La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (1), in particolare l'articolo 49, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1315/2013 prevede la possibilità di adeguare le mappe indicative della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) che è stata estesa a specifici paesi vicini, sulla base di accordi ad alto livello relativi alle reti di infrastruttura del trasporto tra l'Unione e i paesi vicini interessati.
(2)Un accordo ad alto livello tra l'Unione e i paesi dei Balcani occidentali Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia è stato approvato il 27 agosto 2015 a Vienna in occasione del vertice «Western Balkans 6», relativo all'adattamento dell'estensione indicativa delle mappe della TEN-T globale e all'identificazione dei collegamenti della rete centrale sulle mappe della rete globale. L'accordo riguarda le linee delle reti stradali e ferroviarie nonché i porti e gli aeroporti. L'adeguamento delle mappe indicative della rete globale e, in particolare, l'identificazione della rete centrale indicativa dovrebbero permettere all'Unione di orientare meglio, anche in termini di sostegno finanziario, la cooperazione con i Balcani occidentali.
(3)Il 30 ottobre 2015, nell'ambito del comitato misto istituito dall'accordo sullo Spazio economico europeo, è stato raggiunto un accordo ad alto livello tra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia relativamente all'adattamento dell'estensione indicativa delle mappe della rete globale TEN-T in tali paesi. L'adattamento riguarda un numero limitato di adeguamenti delle mappe delle reti di strade, porti e aeroporti per rispecchiare con maggiore precisione l'allineamento della TEN-T indicativa, conformemente alla metodologia della TEN-T (2).
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1315/2013,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (UE) n. 1315/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 4 Febbraio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_126_R_0002