Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/685 della Commissione del 29 Aprile 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2009/821/CE della Commissione (4) stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.

(2)In seguito alle comunicazioni della Francia, è opportuno modificare le voci relative ai posti d'ispezione frontalieri presso l'aeroporto di Bordeaux e il porto di Dunkerque, in Francia, nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3)In seguito alla cancellazione dall'elenco della categoria O per il posto d'ispezione frontaliero presso l'aeroporto di Marsiglia, le autorità francesi hanno modernizzato tale posto d'ispezione frontaliero e comunicato che la modernizzazione è conclusa e che tale posto d'ispezione frontaliero è adatto per la categoria O con nota (14), specificamente per invertebrati, animali acquatici ornamentali, anfibi e roditori. È pertanto possibile aggiungere la categoria O con nota (14) per detto posto d'ispezione frontaliero nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(4)In seguito alle comunicazioni della Spagna e dell'Italia, sono stati sospesi il riconoscimento per parte delle categorie di prodotti dei posti d'ispezione frontalieri presso il porto di Huelva e l'aeroporto di Madrid e il riconoscimento di un centro d'ispezione presso il posto d'ispezione frontaliero al porto di Livorno-Pisa. Occorre pertanto modificare le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE per la Spagna e l'Italia.

(5)In seguito all'esito soddisfacente di un audit effettuato dal servizio di audit della Commissione, il nuovo posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Liepaja in Lettonia può essere riconosciuto per la categoria «altri prodotti imballati a temperatura ambiente». È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative alla Lettonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(6)I Paesi Bassi e la Polonia hanno comunicato l'aggiunta di un centro d'ispezione ai posti d'ispezione frontalieri rispettivamente presso i porti di Rotterdam e di Danzica per talune categorie di prodotti di origine animale. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a Paesi Bassi e Polonia di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(7)L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).

(8)In seguito alle comunicazioni della Danimarca e dell'Italia, è opportuno modificare diverse unità locali nell'elenco delle unità centrali e locali del sistema TRACES per la Danimarca e l'Italia di cui all'allegato II della decisione 2009/821/CE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0685

 

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