Regolamento (UE) 2016/682 del Consiglio del 29 Aprile 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2013/183/PESC. Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2270 (2016), che dispone nuove misure restrittive nei confronti della Corea del Nord. Tali misure comprendono criteri aggiuntivi di inserimento negli elenchi di persone ed entità soggette al congelamento dei beni, divieti settoriali sull'acquisto di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, terre rare, carbone, ferro e minerale di ferro dalla Corea del Nord, divieti sulla vendita o sulla fornitura di carburante per aerei, divieti sul mantenimento di conti di corrispondenza e imprese comuni con banche ed entità che hanno legami con la Corea del Nord e misure restrittive supplementari nel settore dei trasporti. Ulteriori divieti sono inclusi sul trasferimento e sull'acquisto di prodotti che potrebbero contribuire allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord o la cui esportazione potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di un'altro Stato membro dell'ONU diverso dalla Corea del Nord.

(2)Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3), che attua le misure suddette.

(3)Il regolamento (CE) n. 329/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1)All'articolo 1, il punto 6) è sostituito dal seguente:

«6)Per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi.»;

2)L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.Sono vietati:

a)La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l'uso in tale paese;

b)La vendita, la fornitura, l'esportazione o il trasferimento di carburante per aerei elencato nell'allegato I sexies alla Corea del Nord o il trasporto alla Corea del Nord di carburante per aerei a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, anche non originario del territorio degli Stati membri;

c)La partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

2.L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*).

L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

3.È vietato acquistare, importare o trasportare i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0682

 

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