Regolamento (UE) 2016/683 della Commissione del 2 Maggio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.

(2)L'elenco dell'Unione degli additivi alimentari può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), su iniziativa della Commissione oppure in seguito a una domanda in tal senso.

(3)Il 14 luglio 2015 è stata presentata una domanda per ampliare l'uso del propionato di calcio (E 282) come conservante per prolungare la durata di conservazione delle tortillas. La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(4)L'uso dell'acido propionico e dei propionati è necessario per prolungare la durata di conservazione delle tortillas poiché tale prodotto si deteriora molto rapidamente a causa del suo alto contenuto di umidità e della sua composizione, che è vulnerabile alla proliferazione microbica.

(5)L'acido propionico e i propionati sono ampiamente utilizzati per impedire la crescita delle muffe nei prodotti da forno lievitati, in quanto hanno un effetto minimo sul lievito e sull'odore e sul sapore del prodotto finito.

(6)Nel parere relativo al riesame dell'acido propionico (E 280), del propionato di sodio (E 281), del propionato di calcio (E 282) e del propionato di potassio (E 283) come additivi alimentari (3) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che le concentrazioni massime di tali sostanze, per gli usi e i livelli d'uso attualmente autorizzati come additivi alimentari, non presentano problemi di sicurezza. L'autorizzazione dell'uso dei propionati nelle tortillas costituisce un ampliamento dell'uso che non comporterebbe un aumento del rischio, in quanto la valutazione dell'esposizione realizzata dall'Autorità comprende già la categoria di alimenti 07.1 «Pane e panini».

(7)Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità al fine di aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'ampliamento dell'uso di acido propionico e propionati (E 280 — 283) come conservanti nelle tortillas costituisce un aggiornamento di tale elenco privo di effetti sulla salute umana, non si rende necessario chiedere il parere dell'Autorità.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 2 Maggio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0683

 

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